Published On: 5 Giugno 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Ermelinda Strollo

Rai e Agenzia delle Entrate: illegittima l'acquisizione dati dei compratori di tv

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11140 del 30 maggio 2016 ha affrontato il tema della raccolta e del trattamento da parte della Rai e dell’Agenzia delle Entrate dei dati degli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi.

Ed infatti il Garante per la protezione dei dati personali, all’esito di una complessa istruttoria, aveva emanato un provvedimento con il quale censurava la procedura adottata dalla Rai al fine di raccogliere i dati personali degli acquirenti da parte dei rivenditori di apparecchi radiotelevisivi.

Il Garante con lo stesso provvedimento segnalava all’Agenzie delle Entrate  (quale titolare del trattamento dei dati) e alla Rai (quale responsabile del trattamento dei dati) la necessità di “interrompere la raccolta ed il trattamento dei dati personali

[…] e di astenersi dal loro ulteriore trattamento, fornendo entro il 31 gennaio 2002 all’Ufficio del Garante copia delle determinazioni adottate”.

A parere del Garante, infatti, la soppressione del registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici (d.l. n. 357/1994) aveva fatto venir meno il presupposto normativo di tale procedura.

Il provvedimento veniva impugnato della Rai e dall’Agenzia delle Entrate innanzi al Tribunale di Roma che rigettava le domande di annullamento.

La sentenza veniva però riformata dalla Corte di Appello.

La vicenda giunge pertanto in Cassazione.

A parere dei Giudici di Piazza Cavour il “provvedimento emanato e rettificato dal Garante non appare viziato né nel merito né per eccesso di potere o per violazione delle regole legali che presiedevano alla relativa adozione, anche in ragione della tipologia sua e dell’iniziativa che ha inteso contrastare nonché dell’istruttoria che comunque espressamente figura averlo preceduto”.

Il provvedimento infatti ha la veste sostanziale di una manifestazione d’intento non direttamente autoritativo ed interdittivo, ma persuasivo con il quale il Garante ha segnalato l’opportunità di abbandonare una procedura illegittima di trattamento dei dati personali.

Ed infatti, la raccolta diretta ed il trattamento dei dati personali di clienti ed acquirenti da parte della Rai è soggetta a riserva relativa di legge e pertanto la soppressione dei registri di carico e scarico degli apparecchi e materiali radiotelevisivi ha fatto venir meno il necessario fondamento legale di tale raccolta, tale non potendo essere considerate le convenzioni tra Rai e Agenzia delle entrate.

Avv. Ermelinda Strollo

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Published On: 5 Giugno 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Ermelinda StrolloBy

Rai e Agenzia delle Entrate: illegittima l'acquisizione dati dei compratori di tv

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11140 del 30 maggio 2016 ha affrontato il tema della raccolta e del trattamento da parte della Rai e dell’Agenzia delle Entrate dei dati degli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi.

Ed infatti il Garante per la protezione dei dati personali, all’esito di una complessa istruttoria, aveva emanato un provvedimento con il quale censurava la procedura adottata dalla Rai al fine di raccogliere i dati personali degli acquirenti da parte dei rivenditori di apparecchi radiotelevisivi.

Il Garante con lo stesso provvedimento segnalava all’Agenzie delle Entrate  (quale titolare del trattamento dei dati) e alla Rai (quale responsabile del trattamento dei dati) la necessità di “interrompere la raccolta ed il trattamento dei dati personali

[…] e di astenersi dal loro ulteriore trattamento, fornendo entro il 31 gennaio 2002 all’Ufficio del Garante copia delle determinazioni adottate”.

A parere del Garante, infatti, la soppressione del registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici (d.l. n. 357/1994) aveva fatto venir meno il presupposto normativo di tale procedura.

Il provvedimento veniva impugnato della Rai e dall’Agenzia delle Entrate innanzi al Tribunale di Roma che rigettava le domande di annullamento.

La sentenza veniva però riformata dalla Corte di Appello.

La vicenda giunge pertanto in Cassazione.

A parere dei Giudici di Piazza Cavour il “provvedimento emanato e rettificato dal Garante non appare viziato né nel merito né per eccesso di potere o per violazione delle regole legali che presiedevano alla relativa adozione, anche in ragione della tipologia sua e dell’iniziativa che ha inteso contrastare nonché dell’istruttoria che comunque espressamente figura averlo preceduto”.

Il provvedimento infatti ha la veste sostanziale di una manifestazione d’intento non direttamente autoritativo ed interdittivo, ma persuasivo con il quale il Garante ha segnalato l’opportunità di abbandonare una procedura illegittima di trattamento dei dati personali.

Ed infatti, la raccolta diretta ed il trattamento dei dati personali di clienti ed acquirenti da parte della Rai è soggetta a riserva relativa di legge e pertanto la soppressione dei registri di carico e scarico degli apparecchi e materiali radiotelevisivi ha fatto venir meno il necessario fondamento legale di tale raccolta, tale non potendo essere considerate le convenzioni tra Rai e Agenzia delle entrate.

Avv. Ermelinda Strollo

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