Pt. 5 Per combattere gli abusi più controlli
Nell’affrontare l’argomento oggetto del presente articolo bisogna partire da una doverosa premessa.
L’emergenza coronavirus, che in questi giorni sta completamente cambiando e letteralmente stravolgendo le nostre vite, lascerà sicuramente una lacerante e indelebile ferita anche nel tessuto economico nazionale.
Per ogni impresa ogni giorno di chiusura dell’attività si tramuta in un lento e inesorabile indebolimento del suo tipico dinamismo, proprio quello attraverso il quale essa genera ricchezza e ciò significa, a sua volta, perdita traumatica della continuità aziendale.
Per tale motivo il Governo ha ritenuto saggiamente – in relazione al Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza destinato ad entrare in vigore nel mese di agosto 2020 – di differire ulteriormente l’entrata in vigore di alcuni suoi articoli.
E’ questo il caso degli artt. 14 e 15 del Nuovo Codice.
Infatti nel decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) l’art. 11 intitolato “proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” dispone espressamente il differimento al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore dell’“obbligo di segnalazione” contemplato dai due articoli in discorso.
Tali articoli prevedono una serie di controlli, sia “interni” all’impresa che “esterni” ad essa, finalizzati ad agevolare l’emersione anticipata della crisi d’impresa.
Un’emersione talmente anticipata da indurre i commentatori della riforma a parlare addirittura di una fase di c.d. “pre – crisi” dell’azienda, da far emergere attraverso i controlli i controlli interni ed esterni previsti dagli artt. 14 e 15 del Nuovo Codice e da sottoporre all’attenzione di un apposito organismo denominato O.C.R.I. (ovvero l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) ai fini della gestione della c.d. “procedura di allerta”.
Quest’ultimo Organismo infatti (disciplinato dal successivo art. 16 del Nuovo Codice) è costituito presso ogni Camera di Commercio ed il suo compito sarà quello raccogliere – all’esito dei controlli interni ed esterni disciplinati dagli artt. 14 e 15 del Nuovo Codice e di cui a breve parleremo – tutte le segnalazioni di possibile insorgenza di una crisi aziendale e di tentare, con l’ausilio dell’imprenditore, di gestirla e risolverla attraverso apposite le procedure di allerta.
La segnalazione – ove non vi provveda di sua sponte l’imprenditore – arriva all’Organismo attraverso due canali, ovvero all’esito dei controlli c.d. “interni” (quindi endosocietari) previsti dall’art. 14 del nuovo codice o all’esito dei controlli c.d. “esterni” previsti dal successivo art. 15.
Il nuovo codice attribuisce il c.d. “controllo interno” al Collegio Sindacale, al revisore contabile, alla Società di revisione e, quindi, a tutti quegli organismi di vigilanza e di controllo presenti all’interno della società.
A loro viene attribuito il compito di “verificare” che l’”organo amministrativo” stia costantemente tenendo sotto controllo – assumendo anche le relative iniziative – l’idoneità dell’assetto organizzativo della società, il suo equilibrio patrimoniale ed economico ed i possibili risultati della gestione.
Nell’ipotesi in cui all’esito di una tale verifica dovessero emergere dei “fondati indizi della crisi”, gli organi investiti del “controllo” dovranno attivarsi e segnalare per iscritto all’organo gestorio gli indizi della crisi che sono stati riscontrati, invitando quest’ultimo ad indicare entro 30 giorni le soluzioni e le iniziative già poste in essere per risolvere la situazione.
Qualora l’organo amministrativo non risponda o non fornisca comunque una risposta adeguata, allora, gli organi investiti del “controllo interno” hanno l’obbligo di inviare immediatamente (l’art. 14 usa l’espressione “senza indugio”) un’apposita segnalazione all’O.C.R.I. fornendo ad un tale organismo ogni elemento ritenuto occorrente per assumere le relative determinazioni.
Al fine di assicurare la rigorosa esecuzione del controllo e l’immediatezza della segnalazione all’O.C.R.I. è stato prevista una misura premiale, rappresentata dall’esonero dell’Organo di Controllo dalla responsabilità solidale, con l’ organo amministrativo, per tutte le omissioni ed azioni pregiudizievoli che dovessero verificarsi successivamente alla segnalazione e, quindi, in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono conseguentemente derivate.
Per quanto concerne i c.d. “controlli esterni”, previsti dall’art. 15 del Nuovo Codice , essi si sostanziano nel dovere imposto ad alcuni creditori pubblici “qualificati” (come ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle riscossione) di comunicare per inscritto all’organo rappresentativo della società l’avvenuto raggiungimento di un’esposizione debitoria superiore all’apposito limite di rilevanza indicato nel secondo comma del medesimo art. 15.
Tale segnalazione deve essere accompagnata dall’avvertimento rivolto al debitore che – in caso di mancato pagamento o di mancata regolarizzazione dell’esposizione debitoria entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o di mancata presentazione, entro il medesimo termine, di una domanda finalizzata alla composizione assistita dello stato di crisi o di una domanda di accesso ad una procedura di risoluzione della crisi o dell’insolvenza – verrà segnalata la situazione all’O.C.R.I. e ciò anche ai fini di una eventuale segnalazione all’organismo di controllo della società.
Ove tale termine decorra infruttuosamente è previsto l’obbligo per i creditori qualificati di cui sopra di provvedere, anche in questo caso senza indugio, alla relativa segnalazione.
Attraverso il duplice controllo sopra esposto nelle sue linee essenziali, quindi, il legislatore della riforma ha inteso intervenire su quelle che, sino ad oggi, si sono rivelate le due principali cause della tardiva emersione dello stato di crisi aziendale: la condotta inerte e talvolta irresponsabile degli organi amministrativi e di controllo e la, parimenti dannosa, condotta inerte dei creditori pubblici qualificati rispetto a situazioni di indebitamento talmente gravi da togliere ogni sospetto circa la sussistenza di uno stato di crisi.
Pt. 5 Per combattere gli abusi più controlli
Nell’affrontare l’argomento oggetto del presente articolo bisogna partire da una doverosa premessa.
L’emergenza coronavirus, che in questi giorni sta completamente cambiando e letteralmente stravolgendo le nostre vite, lascerà sicuramente una lacerante e indelebile ferita anche nel tessuto economico nazionale.
Per ogni impresa ogni giorno di chiusura dell’attività si tramuta in un lento e inesorabile indebolimento del suo tipico dinamismo, proprio quello attraverso il quale essa genera ricchezza e ciò significa, a sua volta, perdita traumatica della continuità aziendale.
Per tale motivo il Governo ha ritenuto saggiamente – in relazione al Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza destinato ad entrare in vigore nel mese di agosto 2020 – di differire ulteriormente l’entrata in vigore di alcuni suoi articoli.
E’ questo il caso degli artt. 14 e 15 del Nuovo Codice.
Infatti nel decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) l’art. 11 intitolato “proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” dispone espressamente il differimento al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore dell’“obbligo di segnalazione” contemplato dai due articoli in discorso.
Tali articoli prevedono una serie di controlli, sia “interni” all’impresa che “esterni” ad essa, finalizzati ad agevolare l’emersione anticipata della crisi d’impresa.
Un’emersione talmente anticipata da indurre i commentatori della riforma a parlare addirittura di una fase di c.d. “pre – crisi” dell’azienda, da far emergere attraverso i controlli i controlli interni ed esterni previsti dagli artt. 14 e 15 del Nuovo Codice e da sottoporre all’attenzione di un apposito organismo denominato O.C.R.I. (ovvero l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) ai fini della gestione della c.d. “procedura di allerta”.
Quest’ultimo Organismo infatti (disciplinato dal successivo art. 16 del Nuovo Codice) è costituito presso ogni Camera di Commercio ed il suo compito sarà quello raccogliere – all’esito dei controlli interni ed esterni disciplinati dagli artt. 14 e 15 del Nuovo Codice e di cui a breve parleremo – tutte le segnalazioni di possibile insorgenza di una crisi aziendale e di tentare, con l’ausilio dell’imprenditore, di gestirla e risolverla attraverso apposite le procedure di allerta.
La segnalazione – ove non vi provveda di sua sponte l’imprenditore – arriva all’Organismo attraverso due canali, ovvero all’esito dei controlli c.d. “interni” (quindi endosocietari) previsti dall’art. 14 del nuovo codice o all’esito dei controlli c.d. “esterni” previsti dal successivo art. 15.
Il nuovo codice attribuisce il c.d. “controllo interno” al Collegio Sindacale, al revisore contabile, alla Società di revisione e, quindi, a tutti quegli organismi di vigilanza e di controllo presenti all’interno della società.
A loro viene attribuito il compito di “verificare” che l’”organo amministrativo” stia costantemente tenendo sotto controllo – assumendo anche le relative iniziative – l’idoneità dell’assetto organizzativo della società, il suo equilibrio patrimoniale ed economico ed i possibili risultati della gestione.
Nell’ipotesi in cui all’esito di una tale verifica dovessero emergere dei “fondati indizi della crisi”, gli organi investiti del “controllo” dovranno attivarsi e segnalare per iscritto all’organo gestorio gli indizi della crisi che sono stati riscontrati, invitando quest’ultimo ad indicare entro 30 giorni le soluzioni e le iniziative già poste in essere per risolvere la situazione.
Qualora l’organo amministrativo non risponda o non fornisca comunque una risposta adeguata, allora, gli organi investiti del “controllo interno” hanno l’obbligo di inviare immediatamente (l’art. 14 usa l’espressione “senza indugio”) un’apposita segnalazione all’O.C.R.I. fornendo ad un tale organismo ogni elemento ritenuto occorrente per assumere le relative determinazioni.
Al fine di assicurare la rigorosa esecuzione del controllo e l’immediatezza della segnalazione all’O.C.R.I. è stato prevista una misura premiale, rappresentata dall’esonero dell’Organo di Controllo dalla responsabilità solidale, con l’ organo amministrativo, per tutte le omissioni ed azioni pregiudizievoli che dovessero verificarsi successivamente alla segnalazione e, quindi, in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono conseguentemente derivate.
Per quanto concerne i c.d. “controlli esterni”, previsti dall’art. 15 del Nuovo Codice , essi si sostanziano nel dovere imposto ad alcuni creditori pubblici “qualificati” (come ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle riscossione) di comunicare per inscritto all’organo rappresentativo della società l’avvenuto raggiungimento di un’esposizione debitoria superiore all’apposito limite di rilevanza indicato nel secondo comma del medesimo art. 15.
Tale segnalazione deve essere accompagnata dall’avvertimento rivolto al debitore che – in caso di mancato pagamento o di mancata regolarizzazione dell’esposizione debitoria entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o di mancata presentazione, entro il medesimo termine, di una domanda finalizzata alla composizione assistita dello stato di crisi o di una domanda di accesso ad una procedura di risoluzione della crisi o dell’insolvenza – verrà segnalata la situazione all’O.C.R.I. e ciò anche ai fini di una eventuale segnalazione all’organismo di controllo della società.
Ove tale termine decorra infruttuosamente è previsto l’obbligo per i creditori qualificati di cui sopra di provvedere, anche in questo caso senza indugio, alla relativa segnalazione.
Attraverso il duplice controllo sopra esposto nelle sue linee essenziali, quindi, il legislatore della riforma ha inteso intervenire su quelle che, sino ad oggi, si sono rivelate le due principali cause della tardiva emersione dello stato di crisi aziendale: la condotta inerte e talvolta irresponsabile degli organi amministrativi e di controllo e la, parimenti dannosa, condotta inerte dei creditori pubblici qualificati rispetto a situazioni di indebitamento talmente gravi da togliere ogni sospetto circa la sussistenza di uno stato di crisi.
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