Massime Cassazione
raccolte e suddivise in macro aree giuridiche.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 7 FEBBRAIO 2019 N. 6141 (UD. 25 OTTOBRE 2018).

#Cassazione Penale #Sezioni Unite #630comma1 lett c) #cpp #revisione #impugnazione #imputato #prescrizione #risarcimento del danno #partecivile

È ammissibile, sia agli effetti civili che agli effetti penali, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p., della sentenza del giudice di appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile”.

Articoli interessati: 630 c.p.p. (Revisione)- 578 c.p.p. (Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia e indulto).

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, SENT. N. 14987, UD. 09.01.2020 – DEPOSITO 13.05.2020

#Cassazione Penale, #Seconda Sezione, #revisione #appropriazioneindebita #procedibilità #dlgs36/2018

La Seconda sezione ha affermato che, in tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d. lgs. n. 36 del 2018 non costituisce prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione”.

Articoli interessati: Art. 630 c.p.p. (Revisione)- Art. 336 c.p.p. (Querela)- Art. 646 c.p. (Appropriazione indebita)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 10 OTTOBRE 2019 (UD. 30 MAGGIO 2019), N. 41736.

#Cassazione Penale, # Sezioni Unite #525cpp #immediatezzadelladeliberazione #immutabilitàdelgiudice #rinnovazione

il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati;

  • l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa;

  • il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile”.

Articoli interessati: Art. 525 c.p.p. (Immediatezza della deliberazione) – Art. 190 (Diritto alla prova) – Art. 468 c.p.p. (Citazione testimoni, periti, consulenti tecnici) – Art. 493 c.p.p. (Richiesta di prove) – Art 511 c.p.p. (Letture consentite)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 21368, UD. 26.09.2019 – DEPOSITO 17.07.2020

#Cassazione Penale, #Sezioni Unite, #ricorsopercassazione #art448cpp #viziodimotivazione #sentenzaapplicazionepena #misuradisicurezza

Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti”.

Articoli interessati: Art. 448 c.p.p. (Provvedimenti del Giudice) – Art. 606 c.p.p. (Casi di ricorso)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, UD. 28 NOVEMBRE 2019, INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 26

#Cassazione Penale, #Sezioni Unite, #420biscpp #assenzaimputato #elezionedidomicilio #difensoredufficio

La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento a una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen.)”.

Articoli interessati: Art. 97 c.p.p. (Difensore di ufficio) – Art. 161 c.p.p. (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni) – Art. 162 c.p.p. (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto) – 420bis c.p.p. (Assenza dell’imputato)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 23166, UD. 28.05.2020 -DEPOSITO 29.07.2020

#Cassazione Penale, #Sezioni Unite, #retrodatazione #terminimisuracautelare #art. 297cpp #custodiacautelare

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno affermato che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art.297, comma 3, cod.proc.pen., deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”.

Articoli interessati: Art. 297 c.p.p. (Computo dei termini di durata delle misure) – Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENT. N. 14723, UD. 19.12.2019 – DEPOSITO 12.05.2020

#Cassazione Penale, #Sezioni Unite, #patrocinioaspesedellostato #dichiarazionesostitutiva #art79 #dpr115/2002 #revoca

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite hanno affermato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002”.

Articoli interessati: Art. 98 c.p.p. (Patrocinio dei non abbienti)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SESTA SEZIONE, 19 GENNAIO 2021, N. 2240, DEPOSITATA 19.01.2021

#CassazionePenale #SestaSezione #QuasiFlagranza #Presupposti #Art.382 c.p.p.

La condizione di quasi flagranza richiede e presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in maniera non casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o le tracce del reato. Ciò premesso, non si ritiene sussistere la quasi flagranza di reato e contestualmente si ritiene illegittimo l’arresto di un uomo nel caso in cui, durante una perquisizione domiciliare svolta dai carabinieri, sia stato rinvenuto un borsone contenente droga e denaro vicino a un immobile abbandonato posizionato di fianco alla casa sottoposta a perquisizione, mancando del tutto la prova della contestualità della condotta illecita con la persona dell’arrestato, atteso che lo stupefacente è stato rinvenuto in un luogo che non era nella disponibilità dell’arrestato, ossia all’interno dell’orto della proprietà confinante alla sua abitazione”

Articoli interessati: Art. 382 c.p.p. (Stato di flagranza) – Art. 352 (Perquisizioni)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, SENTENZA N. 21367, UD. 02.07.2020 – DEPOSITO 17.07.2020

#Cassazione Penale, #Sezione Terza, #prescrizione #sospensione #l70/2020 #durata #irretroattivitàleggepenale #dirittifondamentali #costituzione #dirittoallasalute #inderogabilità

La Terza sezione, pronunciandosi in ordine al regime della sospensione della prescrizione introdotto dall’art. 83 del d.l. 18 marzo 2020 (conv. con mod. con la legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod. con d.l. 30 aprile 2020, art. 3, comma l, lett. h), conv. con la legge 25 giugno 2020, n. 70) ha affermato che:

– è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall’art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile;

– la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell’udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all’11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell’udienza fino al 30 giugno 2020”.

Articoli interessati: Art. 83 d.p.r.18/03/2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)- Art. 159 c.p. (Prescrizione)- Art. 160 c.p. (Interruzione della prescrizione)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, SENTENZA N. 13660, UD. 28.02.2020 – DEPOSITO 06.05.2020

#Cassazione Penale, #Terza Sezione, #sequestropreventivo #vincolo #sommedidenaro #fondopensione #art545cpc

“In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca, la Terza sezione ha affermato che possono essere sottoposte a vincolo le somme di denaro versate in un “fondo pensione” nella fase di accumulo della provvista, non essendo applicabile, nella specie, la disciplina di cui all’art. 545 cod. proc. civ.”

Articoli interessati: Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) – Art. 321 c.p.p. (Sequestro preventivo).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, TERZA SEZIONE, 19 GENNAIO 2021, N.2475, DEPOSITATA 19.01.2021

#CassazionePenale #TerzaSezione #ReatoContinuato #Recidiva #Art.99 c.p.

In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.”

Articoli interessati: Art. 81 c.p. (Concorso formale. Reato continuato) – Art. 99 c.p. (Recidiva)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, QUARTA SEZIONE, 13 GENNAIO 2021, N. 2145

#CassazionePenale #QuartaSezione #IngiustaDetenzione #Riparazione #Art. 314 c.p.p.

Il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Articoli interessati: Art. 314 c.p.p. (Presupposti e modalità per la decisione) – Art. 492 c.p.p. (Dichiarazione di apertura del dibattimento)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENT. N. 37207, UD. 16.07.2020 – DEPOSITO 23.12.2020

#Cassazione Penale, #Sezioni Unite, #ricusazione #udienzapreliminare #giudice #decretochedisponeilgiudizio #decisione #nullità #art178cpp #pronuncia #atti #art611cpp #giudice

Le Sezioni unite hanno affermato che- in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; l’ordinanza che decide sul merito ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell’art. 611 cod. proc. pen”.

Articoli interessati: Art. 37 c.p.p. (Ricusazione del giudice) – Art. 418 c.p.p. (Udienza Preliminare) – Art. 178 c.p.p. (Nullità di ordine generale) – Art. 611 c.p.p. (Procedimento in camera di consiglio)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENT. N. 23948, UD. 28.11.2019 – DEPOSITO 17.08.2020

#Cassazione Penale, #Sezioni Unite, #art162cpp #Legge103/2017 #elezionedidomicilio #difensoredufficio #indagato #assenza #rapportoprofessionale

Le Sezioni Unite hanno affermato che, in relazione alle situazioni precedenti all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso”

Articoli interessati: Art. 162 c.p.p. (Comunicazione del domicilio eletto o dichiarato) – Art. 420bis c.p.p. (Assenza dell’imputato)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, SENT. N. 29362, UD. 22.07.2020 – DEPOSITO 22.10.2020

#Cassazione Penale, #Sezione Seconda, #intercettazioneambientale #operatoreinformatico #rogatoria #sicurezza

La Seconda sezione ha affermato che l’intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l’attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla procura della Repubblica”

Articoli interessati: Art. 266 c.p.p. (Limiti di ammissibilità) – Art. 724 c.p.p. (Procedimento di esecuzione)

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, SENT. N. 31601, UD. 15.09.2020 – DEPOSITO 11.11.2020

#Cassazione Penale, #Sezione Quinta, #archiviazione #dlgs274/2000 #art410biscp #giudicedipace #tribunale

La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica”

Articoli interessati: Art. 410bis c.p.p. (Reclamo)- Art. 2D.lgs 274/2000 (Principi generali del procedimento davanti al Giudice di Pace)

CASSAZIONE PENALE, TERZA SEZIONE, 3 DICEMBRE 2020, N. 2278- DEPOSITATA 20.01.2021

#CassazionePenale #SezioneTerza #Daspo #Inapplicabilità #Art.6 d.l.53/2019

La Terza sezione ha affermato che è legittima l’applicazione della misura atipica dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia in concomitanza con eventi sportivi, estesa dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401 del 1989, come modificato dal d.l. 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019 n. 77, ai soggetti che risultino denunciati o condannati per taluni reati, ivi specificamente individuati, non realizzati in occasione o a causa delle manifestazioni sportive (c.d. DASPO “fuori contesto”), anche se tali fatti siano commessi in data anteriore alla introduzione della suddetta modifica normativa, in quanto il presupposto della denuncia o della condanna per gli stessi non rileva a fini sanzionatori ma rappresenta un mero antecedente storico nella valutazione di pericolosità, così da non risolversi in una interpretazione analogica “in malam partem” o in una applicazione retroattiva di norme penali”.

Articoli interessati: Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) – Art. 6 L. 401/89 (Divieto di accesso ai luoghi ove si svolge manifestazione sportiva)

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