Published On: 13 Aprile 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Luca Chiaretti

Processo tributario, i documenti non presentati dal contribuente sono utilizzabili in giudizio

La VI Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 6972/2019, muove delle riflessioni sulle preclusioni, connesse all’esercizio di poteri dell’Amministrazione Finanziaria, che potrebbero gravare sul contribuente e la necessità di bilanciarle con il diritto di difesa di quest’ultimo.

Il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, ai sensi dell’art. 10, L. n° 212/2000, ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria”.

La pronuncia origina da ricorso dell’Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n°600/1973, art. 32, secondo cui la sanzione della non impiegabilità, in sede contenziosa, delle notizie, atti, documenti, libri e registri non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio scaturirebbe meccanicalmente all’inosservanza all’invito dell’ufficio.

Il contribuente poteva evitare tale ipotesi solo depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, dati, documenti non trasmessi in precedenza e dichiarando di non aver potuto adempiere prima per causa a lui non imputabile.

Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’art 32 D.P.R. n° 600/1973, l’Ufficio può invitare motivatamente il contribuente a esibire o trasmettere i predetti contenuti e dalla notifica di tali inviti decorre il termine, di regola non inferiore a 15 giorni, per presentarli.

In caso di omessa trasmissione nei termini, i contenuti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa e di questa eventualità l’Ufficio deve informare il contribuente.

Ebbene, la Suprema Corte statuisce la necessità di non comprimere, nell’applicazione della norma, il diritto di difesa dei contribuenti.

Secondo gli Ermellini, tale sanzione sarebbe conseguente alla prova, fornita dall’Amministrazione, dell’invito effettivamente rivolto e che il contribuente avrebbe dichiarato di non possederla o comunque avesse adottato altro comportamento idoneo ad integrare un intentio effugere dall’onus probandi.

D’altronde, non solo il contribuente, ma anche l’Ufficio deve tenere criteri comportamentali di lealtà e collaborazione.

Alla luce di tali considerazioni, essendo mancato, non l’invito a trasmettere, ma l’avvertimento delle conseguenze di un’omissione in tal senso, la Cassazione rigetta il ricorso.

Luca Chiaretti

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 13 Aprile 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Luca ChiarettiBy

Processo tributario, i documenti non presentati dal contribuente sono utilizzabili in giudizio

La VI Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 6972/2019, muove delle riflessioni sulle preclusioni, connesse all’esercizio di poteri dell’Amministrazione Finanziaria, che potrebbero gravare sul contribuente e la necessità di bilanciarle con il diritto di difesa di quest’ultimo.

Il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, ai sensi dell’art. 10, L. n° 212/2000, ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria”.

La pronuncia origina da ricorso dell’Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n°600/1973, art. 32, secondo cui la sanzione della non impiegabilità, in sede contenziosa, delle notizie, atti, documenti, libri e registri non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio scaturirebbe meccanicalmente all’inosservanza all’invito dell’ufficio.

Il contribuente poteva evitare tale ipotesi solo depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, dati, documenti non trasmessi in precedenza e dichiarando di non aver potuto adempiere prima per causa a lui non imputabile.

Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’art 32 D.P.R. n° 600/1973, l’Ufficio può invitare motivatamente il contribuente a esibire o trasmettere i predetti contenuti e dalla notifica di tali inviti decorre il termine, di regola non inferiore a 15 giorni, per presentarli.

In caso di omessa trasmissione nei termini, i contenuti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa e di questa eventualità l’Ufficio deve informare il contribuente.

Ebbene, la Suprema Corte statuisce la necessità di non comprimere, nell’applicazione della norma, il diritto di difesa dei contribuenti.

Secondo gli Ermellini, tale sanzione sarebbe conseguente alla prova, fornita dall’Amministrazione, dell’invito effettivamente rivolto e che il contribuente avrebbe dichiarato di non possederla o comunque avesse adottato altro comportamento idoneo ad integrare un intentio effugere dall’onus probandi.

D’altronde, non solo il contribuente, ma anche l’Ufficio deve tenere criteri comportamentali di lealtà e collaborazione.

Alla luce di tali considerazioni, essendo mancato, non l’invito a trasmettere, ma l’avvertimento delle conseguenze di un’omissione in tal senso, la Cassazione rigetta il ricorso.

Luca Chiaretti

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.