Published On: 26 Aprile 2022Categories: Diritto del Lavoro, Marta Zizzari

Prevenzione Antinfortunistica e condotta colposa del lavoratore

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto dal datore di lavoro il quale, a seguito di un evento lesivo ai danni di una sua dipendente, era stato accusato di non aver fornito alla stessa la necessaria formazione e informazione sulle modalità di intervento sulle macchine.

A sua volta, il datore di lavoro sosteneva come il comportamento della lavoratrice fosse da considerarsi “abnorme” e unica causa dell’evento lesivo.

La  Cassazione, con la Sentenza in commento, dando continuità ad un orientamento oramai granitico, ha riconosciuto il principio di diritto secondo cui “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.

Nel caso in esame, la Corte ha dichiarato che il comportamento della dipendente era da considerarsi imprudente piuttosto che “abnorme” o “eccentrico”, sostenendo pertanto la responsabilità del datore di lavoro.

In conclusione, nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro gli Ermellini hanno specificato che, poiché quest’ultimo non aveva provvisto i macchinari di idonei dispositivi di sicurezza, lo stesso doveva rispondere dell’addebito ulteriore di non avere curato in maniera adeguata la formazione e l’informazione dei dipendenti.

 

Dott.ssa Marta Zizzari

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Published On: 26 Aprile 2022Categories: Diritto del Lavoro, Marta ZizzariBy

Prevenzione Antinfortunistica e condotta colposa del lavoratore

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto dal datore di lavoro il quale, a seguito di un evento lesivo ai danni di una sua dipendente, era stato accusato di non aver fornito alla stessa la necessaria formazione e informazione sulle modalità di intervento sulle macchine.

A sua volta, il datore di lavoro sosteneva come il comportamento della lavoratrice fosse da considerarsi “abnorme” e unica causa dell’evento lesivo.

La  Cassazione, con la Sentenza in commento, dando continuità ad un orientamento oramai granitico, ha riconosciuto il principio di diritto secondo cui “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.

Nel caso in esame, la Corte ha dichiarato che il comportamento della dipendente era da considerarsi imprudente piuttosto che “abnorme” o “eccentrico”, sostenendo pertanto la responsabilità del datore di lavoro.

In conclusione, nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro gli Ermellini hanno specificato che, poiché quest’ultimo non aveva provvisto i macchinari di idonei dispositivi di sicurezza, lo stesso doveva rispondere dell’addebito ulteriore di non avere curato in maniera adeguata la formazione e l’informazione dei dipendenti.

 

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