Published On: 3 Febbraio 2018Categories: Articoli, Diritto Penale, Maria Raffaella Talotta

Prescrizione, l'effetto estensivo della declaratoria di estinzione del reato

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Penali, è intervenuta con un’interpretazione restrittiva  della lettura del primo comma dell’articolo 587 primo comma c.p.p.

Il caso in esame riguardava due imputati, entrambi concorrenti nel reato di furto e lesioni personali, condannati in primo grado dal Tribunale Penale di Napoli; è accaduto che solo uno dei due coimputati ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, mentre l’altro chiedeva solo di partecipare al giudizio ex articolo 587 c.p.p.

La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato, all’esito dell’impugnazione di cui sopra, non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti sia dell’imputato appellante e sia del coimputato non appellante per il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile.

In definitiva i Giudici di seconde cure nel pronunciare la sentenza in questione avevano aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi del non impugnante non è di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi dell’articolo 587 c.p.p. poiché l’unica condizione prevista dalla predetta norma è che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali a nulla rilevando che la prescrizione nel caso di specie si sia verificata successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna per il non appellante”.

Avverso detta sentenza la Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli ha presentato ricorso per Cassazione  denunciando violazione inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 c.p., 531 comma 1, 650 comma 1 e 587 c.p.p. “per avere la sentenza impugnata seguito erroneamente un orientamento già disatteso da SEZ. U. n. 19504/2013, Vattani, adottando un’interpretazione che minerebbe la certezza del giudicato e creerebbe confusione nella sua esecuzione”.

La questione veniva rimessa alla Sezioni Unite dalla quinta sezione penale e con la sentenza in esame gli Ermellini in adunanza plenaria hanno chiarito la  portata dell’articolo 587 primo comma c.p.p. affermando tra l’altro i seguenti principi:

  • l’effetto estensivo di cui all’articolo 587 c.p.p. riguarda questioni o situazioni oggettive concernenti il processo sostanzialmente uguali (comuni) per tutti gli imputati coinvolti. Si tratta di casi in cui i motivi di impugnazione sono non esclusivamente personali;
  • il  caso della prescrizione del reato è diverso poiché la prescrizione è ancorata  nel corso del processo a scelte individuali (sul rito o inerenti la proposizione di mezzi di impugnazione) ed è legato anche alle situazioni personali degli imputati (si pensi alla presenza della recidiva solo per alcuni di essi);
  • il decorso del termine si sostanzia nella relazione tra un imputato, il reato da lui commesso ed il tempo trascorso, relazione che cessa definitivamente e perde ogni ragione d’essere quando nei confronti dell’imputato sia intervenuta sentenza irrevocabile;
  • ne deriva che l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale esclusivamente personale non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa;
  • solo quando l’effetto estensivo della prescrizione si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante si può sostenere che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in suo favore. In tal caso, infatti, non è intervenuta la cesura della sentenza irrevocabile che segna il limite di ogni possibile computo del tempo di prescrizione e la relazione tra imputazione e tempo di prescrizione è ancora in  atto per il coimputato non impugnante.

Quindi, stando al principio di diritto sancito dalla Sezioni Unite si può affermare che la causa di estinzione del reato per prescrizione non può essere considerata comune al  coimputato non impugnante se la prescrizione è maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nei suoi confronti; di conseguenza non può trovare applicazione  l’effetto estensivo di cui all’articolo 587 primo comma c.p.p.; diverso il caso in cui la causa di estinzione del reato per prescrizione sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza emessa nei riguardi del coimputato non impugnante; in tale ipotesi seguendo l’interpretazione delle Sezioni Unite, anche in assenza di specifica impugnazione, si può riconoscere il cd. effetto estensivo di cui all’articolo 587 primo comma c.p.p.

Nel caso di specie, pertanto, le Sezioni Unite in applicazione del principio di diritto per come esposto nell’epigrafe hanno disposto l’annullamento della sentenza di secondo grado senza rinvio nei confronti del coimputato non appellante riconoscendo che nei suoi riguardi il termine di prescrizione dei reati a lui ascritti è venuto a scadere in data largamente successiva a quella in cui la sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi dal Tribunale di Napoli era divenuta per lui irrevocabile.

Avv. Maria Raffaella Talotta

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Published On: 3 Febbraio 2018Categories: Articoli, Diritto Penale, Maria Raffaella TalottaBy

Prescrizione, l'effetto estensivo della declaratoria di estinzione del reato

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Penali, è intervenuta con un’interpretazione restrittiva  della lettura del primo comma dell’articolo 587 primo comma c.p.p.

Il caso in esame riguardava due imputati, entrambi concorrenti nel reato di furto e lesioni personali, condannati in primo grado dal Tribunale Penale di Napoli; è accaduto che solo uno dei due coimputati ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, mentre l’altro chiedeva solo di partecipare al giudizio ex articolo 587 c.p.p.

La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato, all’esito dell’impugnazione di cui sopra, non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti sia dell’imputato appellante e sia del coimputato non appellante per il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile.

In definitiva i Giudici di seconde cure nel pronunciare la sentenza in questione avevano aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi del non impugnante non è di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi dell’articolo 587 c.p.p. poiché l’unica condizione prevista dalla predetta norma è che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali a nulla rilevando che la prescrizione nel caso di specie si sia verificata successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna per il non appellante”.

Avverso detta sentenza la Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli ha presentato ricorso per Cassazione  denunciando violazione inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 c.p., 531 comma 1, 650 comma 1 e 587 c.p.p. “per avere la sentenza impugnata seguito erroneamente un orientamento già disatteso da SEZ. U. n. 19504/2013, Vattani, adottando un’interpretazione che minerebbe la certezza del giudicato e creerebbe confusione nella sua esecuzione”.

La questione veniva rimessa alla Sezioni Unite dalla quinta sezione penale e con la sentenza in esame gli Ermellini in adunanza plenaria hanno chiarito la  portata dell’articolo 587 primo comma c.p.p. affermando tra l’altro i seguenti principi:

  • l’effetto estensivo di cui all’articolo 587 c.p.p. riguarda questioni o situazioni oggettive concernenti il processo sostanzialmente uguali (comuni) per tutti gli imputati coinvolti. Si tratta di casi in cui i motivi di impugnazione sono non esclusivamente personali;
  • il  caso della prescrizione del reato è diverso poiché la prescrizione è ancorata  nel corso del processo a scelte individuali (sul rito o inerenti la proposizione di mezzi di impugnazione) ed è legato anche alle situazioni personali degli imputati (si pensi alla presenza della recidiva solo per alcuni di essi);
  • il decorso del termine si sostanzia nella relazione tra un imputato, il reato da lui commesso ed il tempo trascorso, relazione che cessa definitivamente e perde ogni ragione d’essere quando nei confronti dell’imputato sia intervenuta sentenza irrevocabile;
  • ne deriva che l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale esclusivamente personale non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa;
  • solo quando l’effetto estensivo della prescrizione si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante si può sostenere che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in suo favore. In tal caso, infatti, non è intervenuta la cesura della sentenza irrevocabile che segna il limite di ogni possibile computo del tempo di prescrizione e la relazione tra imputazione e tempo di prescrizione è ancora in  atto per il coimputato non impugnante.

Quindi, stando al principio di diritto sancito dalla Sezioni Unite si può affermare che la causa di estinzione del reato per prescrizione non può essere considerata comune al  coimputato non impugnante se la prescrizione è maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nei suoi confronti; di conseguenza non può trovare applicazione  l’effetto estensivo di cui all’articolo 587 primo comma c.p.p.; diverso il caso in cui la causa di estinzione del reato per prescrizione sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza emessa nei riguardi del coimputato non impugnante; in tale ipotesi seguendo l’interpretazione delle Sezioni Unite, anche in assenza di specifica impugnazione, si può riconoscere il cd. effetto estensivo di cui all’articolo 587 primo comma c.p.p.

Nel caso di specie, pertanto, le Sezioni Unite in applicazione del principio di diritto per come esposto nell’epigrafe hanno disposto l’annullamento della sentenza di secondo grado senza rinvio nei confronti del coimputato non appellante riconoscendo che nei suoi riguardi il termine di prescrizione dei reati a lui ascritti è venuto a scadere in data largamente successiva a quella in cui la sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi dal Tribunale di Napoli era divenuta per lui irrevocabile.

Avv. Maria Raffaella Talotta

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