Prescrizione, la forma che deve avere l'atto interruttivo
Con sentenza n. 31065 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla necessità o meno dell’indicazione del mandato nella lettera interruttiva della prescrizione.
La vicenda prende avvio da una richiesta risarcitoria ai danni del Comune di Aci Bonaccorsi proposta da un motociclista caduto per terra a causa di una buca sull’asfalto.
Il Tribunale di Catania rigettava la domanda mentre la Corte di Appello l’accoglieva riformando integralmente la sentenza di primo grado.
Il Comune ricorreva in Cassazione affidandosi a sei motivi ed in particolare sostenendo la prescrizione del diritto risarcitorio non potendosi attribuire effetto interruttivo alla nota del 5 aprile 2004, firmata dall’avvocato della vittima, senza indicazione del mandato o della procura per il compimento dell’atto.
Gli Ermellini ricordano, a proposito, che “l’atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore“.
E per quanto in particolare riguarda l’asserita necessità della procura, la Suprema Corte ha affermato più volte che “in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (…) non toglie all’atto la sua idoneità interruttiva“, così come “la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come l’atto di costituzione in mora, tendente a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni” (Cass. 22/02/2006, n. 3873).
Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Prescrizione, la forma che deve avere l'atto interruttivo
Con sentenza n. 31065 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla necessità o meno dell’indicazione del mandato nella lettera interruttiva della prescrizione.
La vicenda prende avvio da una richiesta risarcitoria ai danni del Comune di Aci Bonaccorsi proposta da un motociclista caduto per terra a causa di una buca sull’asfalto.
Il Tribunale di Catania rigettava la domanda mentre la Corte di Appello l’accoglieva riformando integralmente la sentenza di primo grado.
Il Comune ricorreva in Cassazione affidandosi a sei motivi ed in particolare sostenendo la prescrizione del diritto risarcitorio non potendosi attribuire effetto interruttivo alla nota del 5 aprile 2004, firmata dall’avvocato della vittima, senza indicazione del mandato o della procura per il compimento dell’atto.
Gli Ermellini ricordano, a proposito, che “l’atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore“.
E per quanto in particolare riguarda l’asserita necessità della procura, la Suprema Corte ha affermato più volte che “in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (…) non toglie all’atto la sua idoneità interruttiva“, così come “la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come l’atto di costituzione in mora, tendente a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni” (Cass. 22/02/2006, n. 3873).
Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
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