Published On: 24 Marzo 2019Categories: Articoli, Diritto Penale, Simona Arcieri

Prescrizione del reato: le sentenze di estinzione posso essere oggetto di revisione?

Con la sentenza n. 6141/ 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale si sono espresse in merito alla possibilità o meno di sottoporre a revisione le sentenze di estinzione per prescrizione del reato che avessero comunque confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.

La questione di diritto, infatti, in ordine alla quale il ricorso, con ordinanza n. 27539/2018, è stato rimesso alle Sezioni Unite, era la seguente: “Se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile”.

Sul punto, in realtà, si fronteggiano due orientamenti contrapposti:

  • il maggioritario, che stabilisce che, essendo un mezzo d’impugnazione straordinario, la revisione è esperibile esclusivamente, per espressa volontà legislativa, nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con esclusione delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere ( sent. I, n. 1672 del 15/04/1992, Bonaceto; sent. Sez. VI , n. 4231 del 30/11/1992, Melis; sent. Sez.V, n. 15973 del 24/02/2004, Decio).
  • il minoritario, il quale, invece, ritiene ammissibile l’istanza di revisione perché l’art. 629 c.p.c. indicando tra i provvedimenti soggetti a revisione le sentenze di condanna, non precisa ulteriormente l’oggetto delle stesse e, inoltre a sostegno, il successivo art. 632, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, richiama in maniera altrettanto generica la figura del ‘condannato’( sent. Sez. V, n° 46707 del 03.10.2016, Panizzi).

Le Sezioni Unite, alle quali è stato rimesso il ricorso, hanno aderito al secondo orientamento, argomentando che: “lo status di “condannato”, da intendere come «il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda» (così Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790), va, pertanto, certamente riconosciuto anche al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata in appello, ai sensi dell’art. 578 c.p.c., sentenza di proscioglimento, per estinzione del reato per prescrizione”.

Dunque, all’udienza del 25 ottobre 2018, la sentenza de qua ha affermato il seguente principio di diritto: “è ammissibile, sia agli effetti civili che penali, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630 co. 1 l. c) c.p.p, della sentenza del giudice di appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile”.

Dott.ssa Simona Arcieri

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Prescrizione del reato: le sentenze di estinzione posso essere oggetto di revisione?

Con la sentenza n. 6141/ 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale si sono espresse in merito alla possibilità o meno di sottoporre a revisione le sentenze di estinzione per prescrizione del reato che avessero comunque confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.

La questione di diritto, infatti, in ordine alla quale il ricorso, con ordinanza n. 27539/2018, è stato rimesso alle Sezioni Unite, era la seguente: “Se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile”.

Sul punto, in realtà, si fronteggiano due orientamenti contrapposti:

  • il maggioritario, che stabilisce che, essendo un mezzo d’impugnazione straordinario, la revisione è esperibile esclusivamente, per espressa volontà legislativa, nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con esclusione delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere ( sent. I, n. 1672 del 15/04/1992, Bonaceto; sent. Sez. VI , n. 4231 del 30/11/1992, Melis; sent. Sez.V, n. 15973 del 24/02/2004, Decio).
  • il minoritario, il quale, invece, ritiene ammissibile l’istanza di revisione perché l’art. 629 c.p.c. indicando tra i provvedimenti soggetti a revisione le sentenze di condanna, non precisa ulteriormente l’oggetto delle stesse e, inoltre a sostegno, il successivo art. 632, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, richiama in maniera altrettanto generica la figura del ‘condannato’( sent. Sez. V, n° 46707 del 03.10.2016, Panizzi).

Le Sezioni Unite, alle quali è stato rimesso il ricorso, hanno aderito al secondo orientamento, argomentando che: “lo status di “condannato”, da intendere come «il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda» (così Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790), va, pertanto, certamente riconosciuto anche al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata in appello, ai sensi dell’art. 578 c.p.c., sentenza di proscioglimento, per estinzione del reato per prescrizione”.

Dunque, all’udienza del 25 ottobre 2018, la sentenza de qua ha affermato il seguente principio di diritto: “è ammissibile, sia agli effetti civili che penali, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630 co. 1 l. c) c.p.p, della sentenza del giudice di appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile”.

Dott.ssa Simona Arcieri

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