Posso chiedere l'affidamento esclusivo di mio figlio se il padre scredita la mia figura?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Marisa e da circa otto mesi mi sono separata da mio marito. Il Giudice ha stabilito, come per legge, l’affido condiviso del nostro bambino piccolo di otto anni. Da poco sono venuta a sapere che mio marito, quando passa del tempo con nostro figlio, parla male di me e scredita la mia figura di donna da un punto di vista educativo. Per tali motivi ritengo che l’affido condiviso sia pericoloso e dannoso per il bambino. Volevo chiederLe se tali motivi sono sufficienti per ottenere l’affidamento esclusivo di mio figlio da subito.
Grazie
__________________
Cara Marisa,
in base alla legge n. 54/2006, che ha introdotto l’art. 155 bis del c.c., viene istituito il principio della c.d. bigenitorialità ossia il diritto di avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche a seguito della separazione. Tutto ciò viene concretamente attuato mediante l’affidamento condiviso che comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. L’affidamento condiviso, pertanto, diviene la regola rispetto alla quale costituisce, invece, una eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo. Al principio dell’affidamento condiviso si può derogare, solo ove la sua attuazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Il legislatore non ha tipizzato le contingenze che ostano all’affidamento condiviso e la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto. Tuttavia, perché possa derogarsi all’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di sua palese insufficienza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. A tal proposito una pronuncia della corte di Cassazione (sez. I, 18-06-2008, n. 16593) ha statuito che l’esclusione dell’affidamento condiviso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla conseguente non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione legale del modello prioritario di affidamento.
Sergio Scicchitano
Posso chiedere l'affidamento esclusivo di mio figlio se il padre scredita la mia figura?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Marisa e da circa otto mesi mi sono separata da mio marito. Il Giudice ha stabilito, come per legge, l’affido condiviso del nostro bambino piccolo di otto anni. Da poco sono venuta a sapere che mio marito, quando passa del tempo con nostro figlio, parla male di me e scredita la mia figura di donna da un punto di vista educativo. Per tali motivi ritengo che l’affido condiviso sia pericoloso e dannoso per il bambino. Volevo chiederLe se tali motivi sono sufficienti per ottenere l’affidamento esclusivo di mio figlio da subito.
Grazie
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Cara Marisa,
in base alla legge n. 54/2006, che ha introdotto l’art. 155 bis del c.c., viene istituito il principio della c.d. bigenitorialità ossia il diritto di avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche a seguito della separazione. Tutto ciò viene concretamente attuato mediante l’affidamento condiviso che comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. L’affidamento condiviso, pertanto, diviene la regola rispetto alla quale costituisce, invece, una eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo. Al principio dell’affidamento condiviso si può derogare, solo ove la sua attuazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Il legislatore non ha tipizzato le contingenze che ostano all’affidamento condiviso e la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto. Tuttavia, perché possa derogarsi all’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di sua palese insufficienza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. A tal proposito una pronuncia della corte di Cassazione (sez. I, 18-06-2008, n. 16593) ha statuito che l’esclusione dell’affidamento condiviso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla conseguente non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione legale del modello prioritario di affidamento.
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