Diritto civile
Published On: 6 Marzo 2015Categories: Articoli, Diritto civile

Plagio, una sentenza della Cassazione ne delimita i confini

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4216/2015 ha indicato quali sono i parametri per stabilire se effettivamente un’opera d’ingegno possa costituire, o meno, plagio.

Il ricorrete lamentava che la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. e la Vega Cinematografica s.r.l. avessero prodotto e trasmesso una serie televisiva che costituiva plagio della sua opera teatrale.

La Corte ha affermato che prima di verificare se vi sia effettivamente stata un’indebita appropriazione della paternità dell’opera è necessario accertare, anche d’ufficio, se sussistono i requisiti perché il ricorrente, vantando l’elaborazione dell’opera dal punto di vista creativo, oltre che innovativo, possa beneficiare della tutela richiesta. Solo successivamente a tale verifica, infatti, rammenta la Corte, è possibile, anzi occorre, accertare la presenza, o meno, del plagio.

A tal proposito, la stessa, ha affermato che “la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l’ottenimento della protezione”.

Inoltre, si è in presenza di una violazione qualora l’opera sia copiata integralmente o sia contraffatta; in tale ultima ipotesi ciò implicherà l’esistenza di alcune somiglianze tra le opere, ma anche di aspetti differenti, e vi sarà, dunque, contraffazione laddove “tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva”.

Nell’ipotesi in esame La Suprema Corte, ritenendo che gli elementi delle due opere presentassero sì dei caratteri comuni ma secondari e non essenziali, ne ha escluso il plagio rigettando il ricorso.

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Published On: 6 Marzo 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Plagio, una sentenza della Cassazione ne delimita i confini

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4216/2015 ha indicato quali sono i parametri per stabilire se effettivamente un’opera d’ingegno possa costituire, o meno, plagio.

Il ricorrete lamentava che la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. e la Vega Cinematografica s.r.l. avessero prodotto e trasmesso una serie televisiva che costituiva plagio della sua opera teatrale.

La Corte ha affermato che prima di verificare se vi sia effettivamente stata un’indebita appropriazione della paternità dell’opera è necessario accertare, anche d’ufficio, se sussistono i requisiti perché il ricorrente, vantando l’elaborazione dell’opera dal punto di vista creativo, oltre che innovativo, possa beneficiare della tutela richiesta. Solo successivamente a tale verifica, infatti, rammenta la Corte, è possibile, anzi occorre, accertare la presenza, o meno, del plagio.

A tal proposito, la stessa, ha affermato che “la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l’ottenimento della protezione”.

Inoltre, si è in presenza di una violazione qualora l’opera sia copiata integralmente o sia contraffatta; in tale ultima ipotesi ciò implicherà l’esistenza di alcune somiglianze tra le opere, ma anche di aspetti differenti, e vi sarà, dunque, contraffazione laddove “tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva”.

Nell’ipotesi in esame La Suprema Corte, ritenendo che gli elementi delle due opere presentassero sì dei caratteri comuni ma secondari e non essenziali, ne ha escluso il plagio rigettando il ricorso.

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