PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E FALLIMENTO DEL DEBITORE DOPO L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
Con la Sentenza n.10820/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di effetti della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in seguito all’emissione di un’ordinanza di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c.
La pronuncia in analisi ha avuto origine da un pignoramento presso terzi nel quale la parte creditrice pignorava i crediti vantanti dalla debitrice nei confronti di due comuni. Entrambi i terzi pignorati rendevano dichiarazione positiva, pertanto, veniva emessa un’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c., verso la quale uno dei terzi pignorati proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.
Nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, la società debitrice veniva dichiarata fallita.
Pertanto, la curatela fallimentare, costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità dell’azione esecutiva, e la condanna della creditrice alla restituzione delle somme riscosse in virtù dell’ordinanza di assegnazione dopo la dichiarazione di fallimento.
A fondamento di tale difesa, vi è l’art. 51 L. fall che sancisce espressamente che dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 823/2017, in accoglimento della domanda della Curatela Fallimentare, dichiarava cessata la materia del contendere del giudizio di opposizione con conseguente caducazione degli atti della fase esecutiva, compresa l’ordinanza di assegnazione.
Avverso tale decisione il creditore promuoveva ricorso per Cassazione.
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha deciso di distaccarsi totalmente dal precedente orientamento giurisprudenziale sostenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, statuendo che il fallimento del debitore esecutato non produce effetti sull’ordinanza di assegnazione già pronunciata che continua, di conseguenza, a conservare l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo.
L’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato in seguito all’emissione dell’ordinanza di assegnazione e per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non rende ipso iure improcedibile, né la procedura esecutiva, né il giudizio di opposizione proposto dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione. Ciò in quanto il suddetto giudizio investe la regolarità di un atto della procedura esecutiva e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento.
La corte di Cassazione, nel pervenire a tale conclusione, parte dal presupposto che l’ordinanza di assegnazione di somme, resa dal giudice dell’esecuzione civile nei riguardi del terzo pignorato, prima della sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, imprime un vincolo di destinazione alle somme di denaro individuate, impermeabile alle vicende successive del debitore medesimo, ivi compresa la declaratoria di fallimento.
Solo nel caso in cui il terzo pignorato, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, dovesse adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore assegnatario, potrà eventualmente porsi il problema di stabilire se tale pagamento sia efficace ai sensi dell’art. 44 l.f.
CONCLUSIONI:
Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha stravolto il precedente orientamento giurisprudenziale, sancendo che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., anche in seguito alla dichiarazione di fallimento, continua a conservare l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo.
Pertanto, il relativo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 51 L. fall., né, d’altro canto, l’interesse del creditore all’accertamento dell’obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore.
Orbene, la dichiarazione di fallimento successiva all’assegnazione delle somme non pregiudica l’efficacia e la validità dell’ordinanza di assegnazione.
Ylenia Izzo
Fonte foto: database freepik
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E FALLIMENTO DEL DEBITORE DOPO L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
Con la Sentenza n.10820/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di effetti della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in seguito all’emissione di un’ordinanza di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c.
La pronuncia in analisi ha avuto origine da un pignoramento presso terzi nel quale la parte creditrice pignorava i crediti vantanti dalla debitrice nei confronti di due comuni. Entrambi i terzi pignorati rendevano dichiarazione positiva, pertanto, veniva emessa un’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c., verso la quale uno dei terzi pignorati proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.
Nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, la società debitrice veniva dichiarata fallita.
Pertanto, la curatela fallimentare, costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità dell’azione esecutiva, e la condanna della creditrice alla restituzione delle somme riscosse in virtù dell’ordinanza di assegnazione dopo la dichiarazione di fallimento.
A fondamento di tale difesa, vi è l’art. 51 L. fall che sancisce espressamente che dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 823/2017, in accoglimento della domanda della Curatela Fallimentare, dichiarava cessata la materia del contendere del giudizio di opposizione con conseguente caducazione degli atti della fase esecutiva, compresa l’ordinanza di assegnazione.
Avverso tale decisione il creditore promuoveva ricorso per Cassazione.
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha deciso di distaccarsi totalmente dal precedente orientamento giurisprudenziale sostenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, statuendo che il fallimento del debitore esecutato non produce effetti sull’ordinanza di assegnazione già pronunciata che continua, di conseguenza, a conservare l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo.
L’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato in seguito all’emissione dell’ordinanza di assegnazione e per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non rende ipso iure improcedibile, né la procedura esecutiva, né il giudizio di opposizione proposto dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione. Ciò in quanto il suddetto giudizio investe la regolarità di un atto della procedura esecutiva e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento.
La corte di Cassazione, nel pervenire a tale conclusione, parte dal presupposto che l’ordinanza di assegnazione di somme, resa dal giudice dell’esecuzione civile nei riguardi del terzo pignorato, prima della sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, imprime un vincolo di destinazione alle somme di denaro individuate, impermeabile alle vicende successive del debitore medesimo, ivi compresa la declaratoria di fallimento.
Solo nel caso in cui il terzo pignorato, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, dovesse adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore assegnatario, potrà eventualmente porsi il problema di stabilire se tale pagamento sia efficace ai sensi dell’art. 44 l.f.
CONCLUSIONI:
Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha stravolto il precedente orientamento giurisprudenziale, sancendo che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., anche in seguito alla dichiarazione di fallimento, continua a conservare l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo.
Pertanto, il relativo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 51 L. fall., né, d’altro canto, l’interesse del creditore all’accertamento dell’obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore.
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