Pignoramento della pensione: la sentenza che dà ragione ai cittadini e blocca il limite
Con la sentenza n. 47677/22, i giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono espressi in tema di pignoramento della pensione e dei relativi limiti.
Prima di analizzare nel merito la sentenza della Corte di Cassazione è bene operare delle precisazioni.
Difatti, il Decreto Aiuti Bis ha apportato importanti modifiche in tema di pignoramento della pensione innalzando la soglia di impignorabilità delle pensioni; ad oggi il limite entro cui si applica il divieto di pignoramento delle pensioni è pari a 1000 euro rispetto ai precedenti 750.
Con le modifiche apportate dal nuovo Governo, le somme ricevute a titolo di pensione e di indennità possono essere pignorate solo se la quota eccede i mille .
Fatta questa breve premessa, passiamo ad analizzare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione; tale decisione nasce da un’ordinanza del Tribunale di Milano che stabiliva la restituzione al ricorrente di una somma di denaro pari ad euro 1.402,95, la già menzionata restituzione è stata prevista poiché i conti correnti sequestrati comprendevano l’indennità di fine rapporto e la pensione del ricorrente. Tuttavia, il limite di impignorabilità imposto dalla legge (che vale anche in caso di sequestro e confisca) si applica solo alle somme accreditate prima del sequestro e non comprende le somme pagate dopo il sequestro.
Il ricorrente, nell’adire la Suprema Corte, ravvisava un’applicazione parziale dei limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.
L’art. 545 del c.p.c.: “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.”
Sul punto gli Ermellini hanno verificato la sussistenza e l’applicabilità dei limiti al pignoramento pensione di cui all’art. 545 c.p.c.; stabilendo che i limiti alla pignorabilità valgono per le somme accreditate sul conto sia prima che dopo il provvedimento di sequestro.
La Corte, dunque, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Milano disponendo un nuovo giudizio che tenga conto della modifica apportata dal Decreto aiuti bis all’articolo 545 c.p.c.
In altri termini, i limiti di impignorabilità delle pensioni fissati dalla legge e pochi mesi fa modificati dal decreto Aiuti bis, che valgono anche per sequestro e confisca, non sono pregiudicati dall’effettiva data di accredito delle somme sul conto corrente del debitore. Questo il principio indicato dalla Suprema Corte.
Dott.ssa Veronica Venturi
Dott.ssa Olga Cosentino
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Prima di analizzare nel merito la sentenza della Corte di Cassazione è bene operare delle precisazioni.
Difatti, il Decreto Aiuti Bis ha apportato importanti modifiche in tema di pignoramento della pensione innalzando la soglia di impignorabilità delle pensioni; ad oggi il limite entro cui si applica il divieto di pignoramento delle pensioni è pari a 1000 euro rispetto ai precedenti 750.
Con le modifiche apportate dal nuovo Governo, le somme ricevute a titolo di pensione e di indennità possono essere pignorate solo se la quota eccede i mille .
Fatta questa breve premessa, passiamo ad analizzare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione; tale decisione nasce da un’ordinanza del Tribunale di Milano che stabiliva la restituzione al ricorrente di una somma di denaro pari ad euro 1.402,95, la già menzionata restituzione è stata prevista poiché i conti correnti sequestrati comprendevano l’indennità di fine rapporto e la pensione del ricorrente. Tuttavia, il limite di impignorabilità imposto dalla legge (che vale anche in caso di sequestro e confisca) si applica solo alle somme accreditate prima del sequestro e non comprende le somme pagate dopo il sequestro.
Il ricorrente, nell’adire la Suprema Corte, ravvisava un’applicazione parziale dei limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.
L’art. 545 del c.p.c.: “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.”
Sul punto gli Ermellini hanno verificato la sussistenza e l’applicabilità dei limiti al pignoramento pensione di cui all’art. 545 c.p.c.; stabilendo che i limiti alla pignorabilità valgono per le somme accreditate sul conto sia prima che dopo il provvedimento di sequestro.
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In altri termini, i limiti di impignorabilità delle pensioni fissati dalla legge e pochi mesi fa modificati dal decreto Aiuti bis, che valgono anche per sequestro e confisca, non sono pregiudicati dall’effettiva data di accredito delle somme sul conto corrente del debitore. Questo il principio indicato dalla Suprema Corte.
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