Locazioni e condominio
Published On: 14 Febbraio 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominio

Piano interrato di un condominio adibito a palestra. È legittimo?

Con sentenza n. 2729/2014 la Suprema Corte si è trovata ad occuparsi della vicenda di una impresa costruttrice di un edificio che aveva preteso di conservare la proprietà dell’intero piano interrato, impedendo ai condomini l’uso a parcheggio delle auto, sino a mutarne la destinazione realizzando in loco una palestra.

Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione, l’impresa si era resa responsabile dell’elusione del vincolo di destinazione dell’area di parcheggio ex art. 41 sexies della legge 1150 del 1942, da ciò conseguendo un danno ai condomini dovuto al mancato godimento del bene, risarcibile senza necessità di altra e ulteriore dimostrazione perché, in re ipsa, collegato all’impossibilità degli interessati di conseguire l’utilità, anche solo potenzialmente ricavabile dall’utilizzazione dei garage di cui si dice, e in relazione alla natura normalmente fruttifera di essi.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Locazioni e condominio
Published On: 14 Febbraio 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Piano interrato di un condominio adibito a palestra. È legittimo?

Con sentenza n. 2729/2014 la Suprema Corte si è trovata ad occuparsi della vicenda di una impresa costruttrice di un edificio che aveva preteso di conservare la proprietà dell’intero piano interrato, impedendo ai condomini l’uso a parcheggio delle auto, sino a mutarne la destinazione realizzando in loco una palestra.

Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione, l’impresa si era resa responsabile dell’elusione del vincolo di destinazione dell’area di parcheggio ex art. 41 sexies della legge 1150 del 1942, da ciò conseguendo un danno ai condomini dovuto al mancato godimento del bene, risarcibile senza necessità di altra e ulteriore dimostrazione perché, in re ipsa, collegato all’impossibilità degli interessati di conseguire l’utilità, anche solo potenzialmente ricavabile dall’utilizzazione dei garage di cui si dice, e in relazione alla natura normalmente fruttifera di essi.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.