Published On: 5 Febbraio 2016Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civile, Ermelinda Strollo

Perenzione giudizio: non escluso diritto a equo indennizzo per irragionevole durata processo

 La Corte di Cassazione con sentenza n. 1562/16, depositata il 27 gennaio, torna a pronunciarsi in merito al danno derivante dalla irragionevole durata del processo.

Nel caso di specie i ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno dagli stessi patito per la violazione del termine di durata ragionevole di un procedimento svoltosi presso il TAR.

A parere della Corte Perugina, infatti, la perenzione del procedimento presupposto e la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, erano idonei a provare la sostanziale mancanza di interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia di merito.

Di diverso avviso sono i Giudici di Piazza Cavour che nel cassare con rinvio la sentenza impugnata hanno ribadito che “la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Cass. n. 15 del 2014)”.

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Perenzione giudizio: non escluso diritto a equo indennizzo per irragionevole durata processo

 La Corte di Cassazione con sentenza n. 1562/16, depositata il 27 gennaio, torna a pronunciarsi in merito al danno derivante dalla irragionevole durata del processo.

Nel caso di specie i ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno dagli stessi patito per la violazione del termine di durata ragionevole di un procedimento svoltosi presso il TAR.

A parere della Corte Perugina, infatti, la perenzione del procedimento presupposto e la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, erano idonei a provare la sostanziale mancanza di interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia di merito.

Di diverso avviso sono i Giudici di Piazza Cavour che nel cassare con rinvio la sentenza impugnata hanno ribadito che “la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Cass. n. 15 del 2014)”.

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