Perché è impossibile esigere un credito da una società dichiarata fallita?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Michele e sono creditore nei confronti di una società dichiarata fallita – dal Tribunale di Rieti – il 13 settembre 2012. Il mio credito, pari a complessivi 6.500, 00 euro, nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti presso la società e mai saldati. Avendo ricevuto dal curatore fallimentare la comunicazione ex art. 92 L.F., contenente l’indicazione del 12 dicembre 2012 quale udienza per la verifica dello stato passivo e l’invito a presentare la domanda di insinuazione del mio credito nel termine di almeno trenta giorni prima di detta udienza, mi sono adoperato a tal fine e, in data 10 novembre 2012, ho presentato presso la cancelleria del Giudice Delegato la mia domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 della L.F.
Tuttavia, il 28 ottobre 2012, proprio il Curatore mi ha inviato altra comunicazione con la quale mi avvisa che il Tribunale – con decreto emesso in data 20 ottobre 2012 – ha disposto il non luogo a provvedere alla verifica dei crediti, invitando la Curatela ad avviare le operazioni di chiusura del fallimento.
Mi chiedo – ritenendomi danneggiato nelle mie aspettative di realizzo del credito in sede fallimentare – come ciò sia possibile e, soprattutto, se vi sono dei mezzi diretti ad impugnare il decreto e chiederne l’annullamento.
Grazie
Michele
____________
Caro Michele,
il Tribunale Fallimentare, qualora la curatela fallimentare rappresenti di non essere riuscita a recuperare attivo sufficiente per la soddisfazione dei creditori che hanno chiesto l’insinuazione al passivo, può effettivamente disporre di non farsi luogo alla verifica dei crediti, autorizzando direttamente il passaggio alla fase di chiusura del fallimento.
Infatti l’art. 102 della Legge Fallimentare dispone espressamente che “Il Tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e del parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”.
Evidentemente, nel caso in esame, si è verificata proprio tale ipotesi e cioè che la Curatela fallimentare non è riuscita ad acquisire alcunché all’attivo fallimentare , o comunque somme esigue ed insufficienti per il pagamento – anche solo parziale – dei creditori che hanno chiesto l’insinuazione al passivo.
Evidentemente, nel caso in esame, la Curatela Fallimentare si trova anche nell’impossibilità di prevedere la realizzazione di attivo entro un ragionevole periodo di tempo.
Riguardo ai mezzi di impugnazione del decreto – ove mai sussistessero validi motivi a supporto – Le rappresento che, a norma del n. 3 dell’art. 102 della L.F., il Curatore comunica il decreto in discorso ai creditori che hanno chiesto l’insinuazione al passivo, i quali nei quindici giorni successivi a tale comunicazione possono proporre reclamo alla Corte di Appello.
Tuttavia, nel suo caso – essendo stata la comunicazione del curatore ricevuta il 28 ottobre 2012 – tale termine è purtroppo perento.
Nella speranza di avere risposto in maniera esaustiva al suo quesito, invio cordiali saluti.
Sergio Scicchitano
Perché è impossibile esigere un credito da una società dichiarata fallita?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Michele e sono creditore nei confronti di una società dichiarata fallita – dal Tribunale di Rieti – il 13 settembre 2012. Il mio credito, pari a complessivi 6.500, 00 euro, nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti presso la società e mai saldati. Avendo ricevuto dal curatore fallimentare la comunicazione ex art. 92 L.F., contenente l’indicazione del 12 dicembre 2012 quale udienza per la verifica dello stato passivo e l’invito a presentare la domanda di insinuazione del mio credito nel termine di almeno trenta giorni prima di detta udienza, mi sono adoperato a tal fine e, in data 10 novembre 2012, ho presentato presso la cancelleria del Giudice Delegato la mia domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 della L.F.
Tuttavia, il 28 ottobre 2012, proprio il Curatore mi ha inviato altra comunicazione con la quale mi avvisa che il Tribunale – con decreto emesso in data 20 ottobre 2012 – ha disposto il non luogo a provvedere alla verifica dei crediti, invitando la Curatela ad avviare le operazioni di chiusura del fallimento.
Mi chiedo – ritenendomi danneggiato nelle mie aspettative di realizzo del credito in sede fallimentare – come ciò sia possibile e, soprattutto, se vi sono dei mezzi diretti ad impugnare il decreto e chiederne l’annullamento.
Grazie
Michele
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Caro Michele,
il Tribunale Fallimentare, qualora la curatela fallimentare rappresenti di non essere riuscita a recuperare attivo sufficiente per la soddisfazione dei creditori che hanno chiesto l’insinuazione al passivo, può effettivamente disporre di non farsi luogo alla verifica dei crediti, autorizzando direttamente il passaggio alla fase di chiusura del fallimento.
Infatti l’art. 102 della Legge Fallimentare dispone espressamente che “Il Tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e del parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”.
Evidentemente, nel caso in esame, si è verificata proprio tale ipotesi e cioè che la Curatela fallimentare non è riuscita ad acquisire alcunché all’attivo fallimentare , o comunque somme esigue ed insufficienti per il pagamento – anche solo parziale – dei creditori che hanno chiesto l’insinuazione al passivo.
Evidentemente, nel caso in esame, la Curatela Fallimentare si trova anche nell’impossibilità di prevedere la realizzazione di attivo entro un ragionevole periodo di tempo.
Riguardo ai mezzi di impugnazione del decreto – ove mai sussistessero validi motivi a supporto – Le rappresento che, a norma del n. 3 dell’art. 102 della L.F., il Curatore comunica il decreto in discorso ai creditori che hanno chiesto l’insinuazione al passivo, i quali nei quindici giorni successivi a tale comunicazione possono proporre reclamo alla Corte di Appello.
Tuttavia, nel suo caso – essendo stata la comunicazione del curatore ricevuta il 28 ottobre 2012 – tale termine è purtroppo perento.
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