Pensioni d'oro, il contributo di solidarietà è legittimo
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 173 depositata in data 13 luglio 2016 ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’art. 1, comma 486, della Legge n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014) nella parte in cui prevede un prelievo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati per il triennio 2014-2015-2016.
La pronuncia della Consulta trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate da diverse sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, chiamate a pronunciarsi su altrettanti ricorsi presentati da titolari di pensioni a carico dello Stato. La Legge in questione impone per il triennio 2014-2015-2016 un contributo di solidarietà su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti: del 6% sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; del 12% sulla parte eccedente l’importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; e del 18% sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento minimo.
In via preliminare la Consulta esclude che l’art. 1, comma 486 della L. n. 147/2013 violi l’art. 136 della Costituzione ovvero riproponga una legge già dichiarata incostituzionale in passato. Infatti la norma sopraindicata non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011 che veniva dichiarata incostituzionale dalla sentenza 116/2013, in quanto il precedente contributo di solidarietà, oggetto della legge incostituzionale, colpiva i trattamenti pensionistici erogati negli anni 2011-2012 ed aveva una accertata natura tributaria.
Altra argomentazione sostenuta dai giudici della Corte Costituzionale è la natura strettamente solidale del prelievo sulle pensioni imposto dalla Legge in esame, in quanto viene destinato esclusivamente alle casse dell’INPS e degli altri Enti Previdenziali coinvolti con specifiche finalità solidaristiche, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti così detti “esodati”. Dunque il contributo di solidarietà non riveste la natura di imposta, attribuitagli dai rimettenti e rispetta in pieno il principio costituzionale della progressività ex art. 53 Cost. in relazione all’art. 3 della Costituzione.
I giudici, in ultimo, attraverso una interpretazione sistematica del dettato costituzionale considerano uniformati alla Legge anche i principi di ragionevolezza e proporzionalità ex artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto “il contributo interno al circuito previdenziale è giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema” e che “pur comportando un innegabilmente sacrificio sui pensionati colpiti sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime”.
Dott. Ettore Salvatore Masullo
Pensioni d'oro, il contributo di solidarietà è legittimo
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 173 depositata in data 13 luglio 2016 ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’art. 1, comma 486, della Legge n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014) nella parte in cui prevede un prelievo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati per il triennio 2014-2015-2016.
La pronuncia della Consulta trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate da diverse sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, chiamate a pronunciarsi su altrettanti ricorsi presentati da titolari di pensioni a carico dello Stato. La Legge in questione impone per il triennio 2014-2015-2016 un contributo di solidarietà su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti: del 6% sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; del 12% sulla parte eccedente l’importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; e del 18% sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento minimo.
In via preliminare la Consulta esclude che l’art. 1, comma 486 della L. n. 147/2013 violi l’art. 136 della Costituzione ovvero riproponga una legge già dichiarata incostituzionale in passato. Infatti la norma sopraindicata non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011 che veniva dichiarata incostituzionale dalla sentenza 116/2013, in quanto il precedente contributo di solidarietà, oggetto della legge incostituzionale, colpiva i trattamenti pensionistici erogati negli anni 2011-2012 ed aveva una accertata natura tributaria.
Altra argomentazione sostenuta dai giudici della Corte Costituzionale è la natura strettamente solidale del prelievo sulle pensioni imposto dalla Legge in esame, in quanto viene destinato esclusivamente alle casse dell’INPS e degli altri Enti Previdenziali coinvolti con specifiche finalità solidaristiche, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti così detti “esodati”. Dunque il contributo di solidarietà non riveste la natura di imposta, attribuitagli dai rimettenti e rispetta in pieno il principio costituzionale della progressività ex art. 53 Cost. in relazione all’art. 3 della Costituzione.
I giudici, in ultimo, attraverso una interpretazione sistematica del dettato costituzionale considerano uniformati alla Legge anche i principi di ragionevolezza e proporzionalità ex artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto “il contributo interno al circuito previdenziale è giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema” e che “pur comportando un innegabilmente sacrificio sui pensionati colpiti sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime”.
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