ordinanza corte di cassazione
Published On: 10 Dicembre 2019Categories: News

Ordinanza n. 27544/2019 Cassazione: possibile la deroga alla moratoria annuale per i crediti prelatizi e l’ammissione di piani con durata maggiore

La Legge n°3 del 27 Gennaio 2012, anche nota come “legge salva suicidi”, che ad Agosto 2020 verrà trasfusa nel nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, stabilisce norme in materia di soluzione delle situazioni da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. In caso di crisi di sovraindebitamento, il debitore non fallibile ha la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito.

La legge 3/2012, interessando soggetti diversi, prevede tre differenti procedure per ottenere l’esdebitazione: il piano del consumatore, l’accordo con il debitore, la liquidazione del patrimonio.

Il piano del consumatore è una procedura riservata esclusivamente alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività di impresa. In tale ipotesi il debitore presenta al tribunale il proprio programma di pagamento e liquidazione.

L’accesso al piano del consumatore è subordinato al rispetto di una serie di requisiti:

  • Il consumatore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.
  • Il consumatore non deve essere soggetto ad altre procedure concorsuali e non deve aver fornito una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
  • Il piano non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.

L’art 8 della Legge 3/2012 disciplina il contenuto della proposta di accordo. Inoltre, il 4° comma stabilisce che il piano può avere una moratoria, fino ad un anno dall’omologazione, per il pagamento dei creditori che siano muniti di privilegio, pegno o ipotesa a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l’ordinanza n. 27544/2019, la Corte di Cassazione ha previsto la possibilità di derogare alla moratoria annuale per i crediti prelatizi e di ammettere piani con durata maggiore.

Il Tribunale di Rovigo, il 20 Aprile 2017 aveva emesso un provvedimento di rigetto del reclamo presentato da L.L. contro il decreto del 13 Dicembre 2016.

Il tribunale, in composizione monocratica, aveva respinto l’istanza di omologazione del piano nell’ambito di una procedura da sovraindebitamento disciplinata dalla L. n.3 del 2012. Avverso tale provvedimento, L.L. aveva presentato un ricorso per Cassazione con due motivi:

  • “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e art. 186-bis L. Fall.” In quanto L.L. riteneva che il giudice di merito avesse errato nell’applicazione di tali norme ritenendo utilizzabile la moratoria di un anno.
  • “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione della L. n. 3 del 2012, artt. 7,8 e 12-bis” in quanto L.L. riteneva che il giudice a quo avesse errato nell’applicazione di tali norme ritenendo utilizzabile il limite quinquennale come durata massima del piano del consumatore. L.L. chiedeva, in particolare, che l’adita Corte dichiarasse che in tale legge non sussistono, neppure implicitamente, richiami all’applicabilità anche al piano del consumatore del limite di durata massima generalmente previsto nel concordato preventivo.

La Suprema Corte, con l’ordinanza oggetto del presente commento, ha affermato i seguenti principi.

Riguardo le doglianze di violazione di legge di cui al primo motivo si è tenuto in considerazione il principio più recente della Corte di Cassazione espresso nella sent. n. 17834 del 2019. La Corte ha previsto la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art 8, comma 4, l. n. 3/2012 e aldilà delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme  e con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Inoltre, è stata stabilita l’ammissibilità di un piano che prevede una durata superiore ai 5-7 anni se, in tal modo, gli interessi dei creditori risultano meglio tutelati. Dunque, la contraria conclusione, sul punto, del tribunale di Rovigo, appariva meritevole di riforma.

Anche la doglianza di violazione di legge di cui al secondo motivo è fondata. La L. n.3/2012, non ha previsto un limite massimo di durata del piano del consumatore per cui, parte della giurisprudenza di merito, ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa individuando tale limite in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. La ratio è quella di tutelare il creditore per cui si ritiene che si possa derogare tale limite concedendo l’omologa al piano, anche se di durata ultra-quinquennale.

In conclusione, la Corte ha accolto i motivi di ricorso e cassato il provvedimento impugnato rinviando al Tribunale di Rovigo per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

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La Legge n°3 del 27 Gennaio 2012, anche nota come “legge salva suicidi”, che ad Agosto 2020 verrà trasfusa nel nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, stabilisce norme in materia di soluzione delle situazioni da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. In caso di crisi di sovraindebitamento, il debitore non fallibile ha la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito.

La legge 3/2012, interessando soggetti diversi, prevede tre differenti procedure per ottenere l’esdebitazione: il piano del consumatore, l’accordo con il debitore, la liquidazione del patrimonio.

Il piano del consumatore è una procedura riservata esclusivamente alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività di impresa. In tale ipotesi il debitore presenta al tribunale il proprio programma di pagamento e liquidazione.

L’accesso al piano del consumatore è subordinato al rispetto di una serie di requisiti:

  • Il consumatore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.
  • Il consumatore non deve essere soggetto ad altre procedure concorsuali e non deve aver fornito una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
  • Il piano non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.

L’art 8 della Legge 3/2012 disciplina il contenuto della proposta di accordo. Inoltre, il 4° comma stabilisce che il piano può avere una moratoria, fino ad un anno dall’omologazione, per il pagamento dei creditori che siano muniti di privilegio, pegno o ipotesa a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l’ordinanza n. 27544/2019, la Corte di Cassazione ha previsto la possibilità di derogare alla moratoria annuale per i crediti prelatizi e di ammettere piani con durata maggiore.

Il Tribunale di Rovigo, il 20 Aprile 2017 aveva emesso un provvedimento di rigetto del reclamo presentato da L.L. contro il decreto del 13 Dicembre 2016.

Il tribunale, in composizione monocratica, aveva respinto l’istanza di omologazione del piano nell’ambito di una procedura da sovraindebitamento disciplinata dalla L. n.3 del 2012. Avverso tale provvedimento, L.L. aveva presentato un ricorso per Cassazione con due motivi:

  • “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e art. 186-bis L. Fall.” In quanto L.L. riteneva che il giudice di merito avesse errato nell’applicazione di tali norme ritenendo utilizzabile la moratoria di un anno.
  • “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione della L. n. 3 del 2012, artt. 7,8 e 12-bis” in quanto L.L. riteneva che il giudice a quo avesse errato nell’applicazione di tali norme ritenendo utilizzabile il limite quinquennale come durata massima del piano del consumatore. L.L. chiedeva, in particolare, che l’adita Corte dichiarasse che in tale legge non sussistono, neppure implicitamente, richiami all’applicabilità anche al piano del consumatore del limite di durata massima generalmente previsto nel concordato preventivo.

La Suprema Corte, con l’ordinanza oggetto del presente commento, ha affermato i seguenti principi.

Riguardo le doglianze di violazione di legge di cui al primo motivo si è tenuto in considerazione il principio più recente della Corte di Cassazione espresso nella sent. n. 17834 del 2019. La Corte ha previsto la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art 8, comma 4, l. n. 3/2012 e aldilà delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme  e con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Inoltre, è stata stabilita l’ammissibilità di un piano che prevede una durata superiore ai 5-7 anni se, in tal modo, gli interessi dei creditori risultano meglio tutelati. Dunque, la contraria conclusione, sul punto, del tribunale di Rovigo, appariva meritevole di riforma.

Anche la doglianza di violazione di legge di cui al secondo motivo è fondata. La L. n.3/2012, non ha previsto un limite massimo di durata del piano del consumatore per cui, parte della giurisprudenza di merito, ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa individuando tale limite in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. La ratio è quella di tutelare il creditore per cui si ritiene che si possa derogare tale limite concedendo l’omologa al piano, anche se di durata ultra-quinquennale.

In conclusione, la Corte ha accolto i motivi di ricorso e cassato il provvedimento impugnato rinviando al Tribunale di Rovigo per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

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