Ordinanza di assegnazione: il terzo pignorato può impugnarla?
Con sentenza n. 17663 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulle modalità di impugnazione di un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di un procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi.
Il caso riguardava le contestazioni mosse da un terzo pignorato che pur rendendo dichiarazione negativa si era visto condannare a pagare il credito vantato dal procedente.
Il Tribunale di Venezia in particolare dichiarava inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione osservando che la stessa doveva essere proposta con ricorso nel rispetto dei termini di cui all’art. 617 c.p.c.
Avverso tale decisione il terzo pignorato proponeva ricorso ex art. 111 Cost. lamentando la legittimità della sua impugnazione.
Gli Ermellini ricordavano innanzitutto che la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), aveva riformato il regime impugnatorio dell’ordinanza di assegnazione differenziandolo a seconda che il terzo non rendesse la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa fosse stato contestato.
Nel primo caso il silenzio del terzo – rafforzato dalla notificazione di un’ordinanza che fissava una nuova apposita udienza – veniva equiparato alla non contestazione dell’esistenza del credito pignorato. Perciò, sulla base della stessa il giudice dell’esecuzione poteva pronunciare senz’altro l’ordinanza di assegnazione, che “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, (…) se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore“.
Nell’ipotesi in cui, invece, sul contenuto della dichiarazione sorgevano contestazioni, le stesse venivano risolte dal giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 549 c.p.c.; dunque senza alcuna necessità, neppure in questo caso, di introdurre un autonomo giudizio di accertamento.
L’ordinanza produceva effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed “è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617“.
Nel caso in esame il terzo aveva reso dichiarazione negativa (“nulla è dovuto al vostro debitore“). Sebbene ciò il Giudice dell’Esecuzione, in data 4 agosto 2014, emetteva ordinanza di assegnazione per la somma complessiva di Euro 45.797,00.
Nel caso di specie il terzo pignorato avrebbe dovuto esperire, a tutela dei suoi interessi, il ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2. Infatti, l’ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta.
Il rimedio impugnatorio dell’appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 – 01).
In conclusione la Suprema corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, l’impugnazione prevista dall’art. 548 c.p.c., comma 2, e dall’art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l’ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con cui giudice dell’esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617 c.p.c., comma 2“.
Per tali motivi il Collegio ha rigettato il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Ordinanza di assegnazione: il terzo pignorato può impugnarla?
Con sentenza n. 17663 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulle modalità di impugnazione di un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di un procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi.
Il caso riguardava le contestazioni mosse da un terzo pignorato che pur rendendo dichiarazione negativa si era visto condannare a pagare il credito vantato dal procedente.
Il Tribunale di Venezia in particolare dichiarava inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione osservando che la stessa doveva essere proposta con ricorso nel rispetto dei termini di cui all’art. 617 c.p.c.
Avverso tale decisione il terzo pignorato proponeva ricorso ex art. 111 Cost. lamentando la legittimità della sua impugnazione.
Gli Ermellini ricordavano innanzitutto che la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), aveva riformato il regime impugnatorio dell’ordinanza di assegnazione differenziandolo a seconda che il terzo non rendesse la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa fosse stato contestato.
Nel primo caso il silenzio del terzo – rafforzato dalla notificazione di un’ordinanza che fissava una nuova apposita udienza – veniva equiparato alla non contestazione dell’esistenza del credito pignorato. Perciò, sulla base della stessa il giudice dell’esecuzione poteva pronunciare senz’altro l’ordinanza di assegnazione, che “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, (…) se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore“.
Nell’ipotesi in cui, invece, sul contenuto della dichiarazione sorgevano contestazioni, le stesse venivano risolte dal giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 549 c.p.c.; dunque senza alcuna necessità, neppure in questo caso, di introdurre un autonomo giudizio di accertamento.
L’ordinanza produceva effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed “è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617“.
Nel caso in esame il terzo aveva reso dichiarazione negativa (“nulla è dovuto al vostro debitore“). Sebbene ciò il Giudice dell’Esecuzione, in data 4 agosto 2014, emetteva ordinanza di assegnazione per la somma complessiva di Euro 45.797,00.
Nel caso di specie il terzo pignorato avrebbe dovuto esperire, a tutela dei suoi interessi, il ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2. Infatti, l’ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta.
Il rimedio impugnatorio dell’appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 – 01).
In conclusione la Suprema corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, l’impugnazione prevista dall’art. 548 c.p.c., comma 2, e dall’art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l’ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con cui giudice dell’esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617 c.p.c., comma 2“.
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