Orario di lavoro: va retribuito il tempo tra la timbratura del cartellino e l’accensione del pc
La Corte di Cassazione ha stabilito, con una recente ordinanza, che il lavoratore ha diritto alla retribuzione per tutta la durata effettiva di permanenza nella sua sede lavorativa.
L’ordinanza in questione, la n. 14848/2024, statuisce come sia da retribuire anche il tempo intercorrente tra la timbratura del cartellino e le procedure di completamento di log on del pc.
Discorso analogo che viene fatto anche per le procedure di completamento di log off e della timbratura del cartellino in uscita, da considerarsi allo stesso modo come tempo “necessario e obbligatorio” per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Con la suddetta ordinanza, la Corte respinge il ricorso presentato da una società di telecomunicazioni datrice di lavoro avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, la quale aveva condannato la società ricorrente a pagare ai tre dipendenti della stessa, cifre di 547,00 €, 467,00 € e 513,00 €.
Con tale ordinanza la Corte riconosce il loro diritto a ottenere le suddette somme a titolo di retribuzione per la durata di effettivo lavoro riguardo ai 5 minuti che intercorrono tra l’ingresso nella sede lavorativa e il tempo di login presso la postazione e, viceversa, tra il completamento della procedura di log off e fino alla timbratura del cartellino.
La società datrice di lavoro, che aveva proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, contestava tra i suoi motivi quello di considerare censurabile la parte della sentenza in cui la Corte di Appello considerava la durata del tempo sopra descritto come lavoro da retribuire.
Secondo la Corte tale decisone risulta conforme alla disciplina in materia di orario di lavoro contenuta nel d.lgs. 66/2003 nonché delle direttive comunitarie 93/104 e 203/88, per il fatto che prevedono la garanzia di retribuzione anche per il tempo necessario all’esecuzione delle operazioni anteriori o posteriori allo svolgimento dell’attività lavorativa.
In particolare, l’art. 1 co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/2003 considera “orario di lavoro” anche l’arco temporale durante il quale il lavoratore si trovi all’interno dell’impresa per l’espletamento di quelle che sono le attività “prodromiche e accessorie” allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Dott.ssa Serenella Angelini
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