decreto ingiuntivo
Published On: 5 Ottobre 2022Categories: Diritto civile, Veronica Venturi

Opposizione a D. I. notificato personalmente all'opposto: inesistenza o nullità?

La Corte di Cassazione in data 14 settembre 2022, con l’ordinanza n. 26963, chiarifica quali sono gli effetti processuali che si verificano nel caso in cui la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo venga effettuata presso la residenza personale dell’opposto piuttosto che presso il domicilio eletto.

Nel caso di specie pur essendo tale atto notificato in modo irregolare, non essendo stata compiuta la notificazione in osservanza dell’art. 638 c.p.c., la Corte di Cassazione dichiara la nullità – e come tale sanabile, con efficacia ex tunc – e non l’inesistenza della notifica in oggetto, dal momento che la stessa ha raggiunto comunque lo scopo a cui era destinata, essendo di fatti avvenuta la costituzione della parte intimata, anche se solo per eccepire la nullità.

decreto ingiuntivo
Entrando nel dettaglio, il Giudice di pace accoglie l’eccezione sollevata dall’opposto Tizio e dichiara l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’appellante Caio, motivando tale decisione in ragione del fatto che l’atto di citazione fosse stato notificato presso la residenza dell’opposto, contrariamente a quanto sancito dall’art. 638 c.p.c., che richiede che la notificazione venga effettuata presso il domicilio eletto, aggiungendo che la successiva notifica dello stesso era stata effettuata fuori dai termini previsti dall’art 641 c.p.c..

Caio propone appello al Tribunale, il quale conferma la decisione di primo grado asserendo che la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, per il combinato disposto degli artt. 638 e 645 c.p.c, deve essere effettuata necessariamente nel luogo e presso la persona indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Alla luce del dato normativo il Tribunale qualifica la suddetta notifica come inesistente.

Caio ricorre in Cassazione rilevando che la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo era avvenuta nelle mani di Tizio, circostanza che – nei fatti – gli ha reso possibile costituirsi in giudizio resistendo alla domanda avversaria, sia pur evidenziando l’irregolarità della notifica ricevuta.

La Corte ritiene i motivi fondati e ribadisce quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 14916 del 2016, affermando il principio, senz’altro applicabile anche alla notificazione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il luogo in cui la notificazione dell’atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa, rilevando – di conseguenza – che la notificazione deve qualificarsi come inesistente qualora questa manchi dei suddetti elementi costitutivi, mentre ogni altro tipo di difformità, come quella in questione, sarebbe da qualificare come nullità e come tale sanabile con efficacia ex tunc in quanto idonea al raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Dott.ssa Veronica Venturi

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Published On: 5 Ottobre 2022Categories: Diritto civile, Veronica VenturiBy

Opposizione a D. I. notificato personalmente all'opposto: inesistenza o nullità?

La Corte di Cassazione in data 14 settembre 2022, con l’ordinanza n. 26963, chiarifica quali sono gli effetti processuali che si verificano nel caso in cui la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo venga effettuata presso la residenza personale dell’opposto piuttosto che presso il domicilio eletto.

Nel caso di specie pur essendo tale atto notificato in modo irregolare, non essendo stata compiuta la notificazione in osservanza dell’art. 638 c.p.c., la Corte di Cassazione dichiara la nullità – e come tale sanabile, con efficacia ex tunc – e non l’inesistenza della notifica in oggetto, dal momento che la stessa ha raggiunto comunque lo scopo a cui era destinata, essendo di fatti avvenuta la costituzione della parte intimata, anche se solo per eccepire la nullità.

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Entrando nel dettaglio, il Giudice di pace accoglie l’eccezione sollevata dall’opposto Tizio e dichiara l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’appellante Caio, motivando tale decisione in ragione del fatto che l’atto di citazione fosse stato notificato presso la residenza dell’opposto, contrariamente a quanto sancito dall’art. 638 c.p.c., che richiede che la notificazione venga effettuata presso il domicilio eletto, aggiungendo che la successiva notifica dello stesso era stata effettuata fuori dai termini previsti dall’art 641 c.p.c..

Caio propone appello al Tribunale, il quale conferma la decisione di primo grado asserendo che la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, per il combinato disposto degli artt. 638 e 645 c.p.c, deve essere effettuata necessariamente nel luogo e presso la persona indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Alla luce del dato normativo il Tribunale qualifica la suddetta notifica come inesistente.

Caio ricorre in Cassazione rilevando che la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo era avvenuta nelle mani di Tizio, circostanza che – nei fatti – gli ha reso possibile costituirsi in giudizio resistendo alla domanda avversaria, sia pur evidenziando l’irregolarità della notifica ricevuta.

La Corte ritiene i motivi fondati e ribadisce quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 14916 del 2016, affermando il principio, senz’altro applicabile anche alla notificazione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il luogo in cui la notificazione dell’atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa, rilevando – di conseguenza – che la notificazione deve qualificarsi come inesistente qualora questa manchi dei suddetti elementi costitutivi, mentre ogni altro tipo di difformità, come quella in questione, sarebbe da qualificare come nullità e come tale sanabile con efficacia ex tunc in quanto idonea al raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

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