Opposizione a verbale, i casi in cui è ammessa la contestazione delle circostanze di fatto
La Suprema Corte di Cassazione Sezione II, con sentenza n. 10870/2018 ha stabilito che;
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali”.
Le ragioni che hanno condotto alla pronuncia in discorso sono derivate dalle doglianze di S.C. il quale, con ricorso al Giudice di Pace di Genova, proponeva opposizione avverso l’ordinanza emessa dalla Prefettura di Genova, la quale rigettava il ricorso avverso un verbale esteso dalla Polizia Municipale, che contestava, al ricorrente, l’uso del cellulare durante la guida.
Il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione proposta da S.C.
Avverso la suddetta pronuncia S.C. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Genova, il quale accoglieva l’appello proposto fondando la sua decisione sull’incertezza manifestata dal verbalizzante nelle proprie dichiarazioni.
La prefettura di Genova impugnava la predetta sentenza innanzi la Suprema Corte di Cassazione
I Giudici di Piazza Cavour con la pronuncia in discorso hanno espresso l’importante principio, già a suo tempo ribadito con la sentenza Sez Un. n.17355 del 2009, secondo cui l’efficacia probatoria di un verbale deriva dall’art. 2700 c.c. il quale sancisce che: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
Quanto sopra esposto ha portato la Suprema Corte ad affermare che: “Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacchè egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l’attestazione.”
Nel caso di specie, dunque, il Giudice d’appello ha disatteso il sopra esposto principio ammettendo la prova testimoniale sull’uso del cellulare da parte di S.C. mentre era alla guida.
Tale circostanza, già accertata dal pubblico ufficiale nel verbale e che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2700 c.c., assumeva le caratteristiche di piena prova fino a querela di falso, non poteva dunque essere contestata.
Gli Ermellini hanno dunque accolto il ricorso presentato dalla Prefettura di Genova.
Dott. Elio Pino
Opposizione a verbale, i casi in cui è ammessa la contestazione delle circostanze di fatto
La Suprema Corte di Cassazione Sezione II, con sentenza n. 10870/2018 ha stabilito che;
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali”.
Le ragioni che hanno condotto alla pronuncia in discorso sono derivate dalle doglianze di S.C. il quale, con ricorso al Giudice di Pace di Genova, proponeva opposizione avverso l’ordinanza emessa dalla Prefettura di Genova, la quale rigettava il ricorso avverso un verbale esteso dalla Polizia Municipale, che contestava, al ricorrente, l’uso del cellulare durante la guida.
Il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione proposta da S.C.
Avverso la suddetta pronuncia S.C. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Genova, il quale accoglieva l’appello proposto fondando la sua decisione sull’incertezza manifestata dal verbalizzante nelle proprie dichiarazioni.
La prefettura di Genova impugnava la predetta sentenza innanzi la Suprema Corte di Cassazione
I Giudici di Piazza Cavour con la pronuncia in discorso hanno espresso l’importante principio, già a suo tempo ribadito con la sentenza Sez Un. n.17355 del 2009, secondo cui l’efficacia probatoria di un verbale deriva dall’art. 2700 c.c. il quale sancisce che: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
Quanto sopra esposto ha portato la Suprema Corte ad affermare che: “Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacchè egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l’attestazione.”
Nel caso di specie, dunque, il Giudice d’appello ha disatteso il sopra esposto principio ammettendo la prova testimoniale sull’uso del cellulare da parte di S.C. mentre era alla guida.
Tale circostanza, già accertata dal pubblico ufficiale nel verbale e che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2700 c.c., assumeva le caratteristiche di piena prova fino a querela di falso, non poteva dunque essere contestata.
Gli Ermellini hanno dunque accolto il ricorso presentato dalla Prefettura di Genova.
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