Published On: 20 Luglio 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Opposizione a decreto ingiuntivo, a chi spetta avviare il tentativo di mediazione?

Con ordinanza n. 18741 del 2019 la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo presidente per consentirgli di valutare l’opportunità di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la questione di particolare e massima importanza relativa alle sorti del decreto ingiuntivo qualora nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non venga esperito il tentativo di mediazione.

La questione sottoposta alla Corte prende avvio da un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca contro i clienti per scoperto di c/c. Il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione rilevando che gli opponenti non avevano esperito la mediazione obbligatoria nei termini concessi.

La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado.

I correntisti ricorrevano in Cassazione lamentando l’erronea pronuncia di improcedibilità della domanda sostenendo che l’onere di presentare la domanda di mediazione era a carico del creditore opposto.

Gli Ermellini innanzitutto ricostruiscono la normativa vigente precisando che il legislatore non ha chiarito chi, fra l’opposto e l’opponente debba ritenersi onerato della proposizione dell’istanza di mediazione. È evidente, continua la Suprema Corte, che a seconda di come si esamini la situazione entrambe le parti sembrano essere interessate ad avviare la procedura di mediazione. Infatti l’opponente appare interessato a coltivare il procedimento onde evitare che il decreto passi in cosa giudicata qualora il processo si estingua. Per contro l’interesse potrebbe anche essere del creditore opposto perché attore in senso sostanziale avendo proposto la domanda giudiziale sottoposta a condizione di procedibilità.

Sulla base dunque di tali motivazioni, il Collegio ha ritenuto che sussistesse il presupposto della questione di massima di particolare importanza disponendo la rimessione alle Sezioni Unite.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 20 Luglio 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

Opposizione a decreto ingiuntivo, a chi spetta avviare il tentativo di mediazione?

Con ordinanza n. 18741 del 2019 la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo presidente per consentirgli di valutare l’opportunità di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la questione di particolare e massima importanza relativa alle sorti del decreto ingiuntivo qualora nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non venga esperito il tentativo di mediazione.

La questione sottoposta alla Corte prende avvio da un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca contro i clienti per scoperto di c/c. Il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione rilevando che gli opponenti non avevano esperito la mediazione obbligatoria nei termini concessi.

La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado.

I correntisti ricorrevano in Cassazione lamentando l’erronea pronuncia di improcedibilità della domanda sostenendo che l’onere di presentare la domanda di mediazione era a carico del creditore opposto.

Gli Ermellini innanzitutto ricostruiscono la normativa vigente precisando che il legislatore non ha chiarito chi, fra l’opposto e l’opponente debba ritenersi onerato della proposizione dell’istanza di mediazione. È evidente, continua la Suprema Corte, che a seconda di come si esamini la situazione entrambe le parti sembrano essere interessate ad avviare la procedura di mediazione. Infatti l’opponente appare interessato a coltivare il procedimento onde evitare che il decreto passi in cosa giudicata qualora il processo si estingua. Per contro l’interesse potrebbe anche essere del creditore opposto perché attore in senso sostanziale avendo proposto la domanda giudiziale sottoposta a condizione di procedibilità.

Sulla base dunque di tali motivazioni, il Collegio ha ritenuto che sussistesse il presupposto della questione di massima di particolare importanza disponendo la rimessione alle Sezioni Unite.

Avv. Gavril Zaccaria

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