Published On: 8 Aprile 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Marco Conti

Omesso versamento delle ritenute, l’efficacia della causa di non punibilità

La Suprema Corte, con sentenza n. 11417 depositata il 9 marzo 2017, stabiliva che “il versamento dell’importo intero della tassa evasa, prima dell’apertura del dibattimento, configura causa di non punibilità, introdotta con d.lgs. n. 158/2015”.

Un soggetto, condannato in primo grado per l’omesso versamento di ritenute dovute e certificate ai sensi dell’art. 10 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, presentava ricorso presso la Corte d’Appello chiedendo la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

La Corte Territoriale respingeva la richiesta avanzata dall’imputato adducendo diversi motivi: il fatto di particolare gravità, l’assenza di versamento tardivo spontaneo, la mancata dimostrazione di difficoltà economiche gravanti sull’azienda del ricorrente, nonché le diverse condanne disposte nei riguardi del predetto per reati analoghi a quello contestato con il procedimento in commento.

L’imputato adiva dunque la Suprema Corte dolendosi principalmente della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n.74/2000 la quale dispone” i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

Nel caso di specie, infatti, l’imputato aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme di cui gli veniva contestato l’omesso versamento e dunque legittimamente la condotta a lui ascritta poteva essere ricondotta nell’alveo della causa di non punibilità poc’anzi indicata.

Vieppiù, diversi arresti giurisprudenziali del Giudice di legittimità, hanno già avuto modo di sostenere come la modifica normativa introdotta dall’art. 11 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, abbia attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari dovuti, efficacia estintiva e non più soltanto attenuante, andando dunque ad incidere non sul quantum della pena disposta dal Giudice, bensì sulla configurazione stessa della fattispecie delittuosa de qua.

La Corte di Cassazione riteneva dunque fondato il motivo con il quale il ricorrente eccepiva l’ius superveniens relativamente alla causa di non punibilità succitata, di guisa annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Dott. Marco Conti

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Omesso versamento delle ritenute, l’efficacia della causa di non punibilità

La Suprema Corte, con sentenza n. 11417 depositata il 9 marzo 2017, stabiliva che “il versamento dell’importo intero della tassa evasa, prima dell’apertura del dibattimento, configura causa di non punibilità, introdotta con d.lgs. n. 158/2015”.

Un soggetto, condannato in primo grado per l’omesso versamento di ritenute dovute e certificate ai sensi dell’art. 10 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, presentava ricorso presso la Corte d’Appello chiedendo la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

La Corte Territoriale respingeva la richiesta avanzata dall’imputato adducendo diversi motivi: il fatto di particolare gravità, l’assenza di versamento tardivo spontaneo, la mancata dimostrazione di difficoltà economiche gravanti sull’azienda del ricorrente, nonché le diverse condanne disposte nei riguardi del predetto per reati analoghi a quello contestato con il procedimento in commento.

L’imputato adiva dunque la Suprema Corte dolendosi principalmente della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n.74/2000 la quale dispone” i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

Nel caso di specie, infatti, l’imputato aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme di cui gli veniva contestato l’omesso versamento e dunque legittimamente la condotta a lui ascritta poteva essere ricondotta nell’alveo della causa di non punibilità poc’anzi indicata.

Vieppiù, diversi arresti giurisprudenziali del Giudice di legittimità, hanno già avuto modo di sostenere come la modifica normativa introdotta dall’art. 11 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, abbia attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari dovuti, efficacia estintiva e non più soltanto attenuante, andando dunque ad incidere non sul quantum della pena disposta dal Giudice, bensì sulla configurazione stessa della fattispecie delittuosa de qua.

La Corte di Cassazione riteneva dunque fondato il motivo con il quale il ricorrente eccepiva l’ius superveniens relativamente alla causa di non punibilità succitata, di guisa annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

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