Published On: 13 Gennaio 2019Categories: Alessio Modesti, Articoli, Diritto civile

Omessa sottoscrizione da parte della banca: il contratto non è nullo

In materia di contratti bancari, la prima Sezione della Cassazione Civile con sentenza n. 30885/2018 ha stabilito la validità di quei contratti che riportino la sola sottoscrizione del cliente, e non anche quella dell’istituto di credito che ha predisposto il contratto medesimo.

Prima di procedere alla disamina della vicenda, è però opportuno ricordare come il terzo comma dell’art 117 T.u.b. preveda espressamente la forma scritta ad substantiam per la conclusione di un contratto bancario, sul presupposto che il requisito della forma scritta costituisca un idoneo mezzo di tutela del cliente che in tal modo ha la possibilità di leggere, confrontare e valutare le offerte che gli vengono di volta in volta proposte.

Ebbene, con il medesimo fine protezionistico la Suprema Corte ha proceduto ad un’interpretazione evolutiva dell’art. 117,3 co., statuendo che nel caso di accordi bancari «la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta», considerando che il requisito in oggetto deve essere inteso «non in senso strutturale, ma funzionale», ovvero deve avere quale unico fine la tutela del consumatore.

Procedendo con ordine ed in riferimento alla sola parte della vicenda che a noi interessa, la Corte d’Appello di Brescia condivideva la sentenza del Giudice di primo grado – avente ad oggetto dei contratti di conto corrente bancario conclusi tra la SEM Catering sas e la Banca Agricola Mantovana Spa (poi divenuta Banca Monte dei Paschi di Siena SpA) – nella parte in cui disattendeva la domanda di nullità dei contratti di conto corrente per mancanza di sottoscrizione da parte della Banca, dal momento che quest’ultima aveva depositato la copia dei contratti medesimi e le relative lettere integrative, nelle quali si comunicavano sia le condizioni ivi stabilite sia l’avvenuta ricezione delle stesse.

Gli Ermellini, sulla scia di quanto già stabilito nelle fasi di giudizio antecedenti, hanno quindi respinto il motivo inerente alla nullità del contratto per mancanza di sottoscrizione da parte della banca, stabilendo che il consenso dell’istituto di credito potesse essere desunto «alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili».

La Cassazione ha quindi previsto un regime differenziato per cliente e banca in materia di contratti, e ciò al fine di apportare una maggior tutela al soggetto che è strutturalmente, per motivi di ordine economico ed informativo, più debole rispetto alla controparte. Gli Ermellini hanno quindi innovato uno dei più antichi istituti del diritto bancario, senza tuttavia tradirne l’originaria ratio protezionistica.

Ed infatti, il fine della forma scritta è finalizzato ad una più ampia conoscenza del cliente di quelli che sono i parametri contrattuali, e sarebbe pertanto illogico e contraddittorio far venir meno i benefici discendenti dal contratto stesso per mere inadempienza formali dell’istituto di credito.

Quello che prima facie potrebbe sembrare una violazione del principio di uguaglianza (considerando il diverso trattamento previsto per gli attori in questione), ne è in realtà una sua solida affermazione, dal momento che istanze di equità e giustizia sostanziale da sempre richiedono che situazioni diverse vengano regolate in maniera diversa.

Dott. Alessio Modesti

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Published On: 13 Gennaio 2019Categories: Alessio Modesti, Articoli, Diritto civileBy

Omessa sottoscrizione da parte della banca: il contratto non è nullo

In materia di contratti bancari, la prima Sezione della Cassazione Civile con sentenza n. 30885/2018 ha stabilito la validità di quei contratti che riportino la sola sottoscrizione del cliente, e non anche quella dell’istituto di credito che ha predisposto il contratto medesimo.

Prima di procedere alla disamina della vicenda, è però opportuno ricordare come il terzo comma dell’art 117 T.u.b. preveda espressamente la forma scritta ad substantiam per la conclusione di un contratto bancario, sul presupposto che il requisito della forma scritta costituisca un idoneo mezzo di tutela del cliente che in tal modo ha la possibilità di leggere, confrontare e valutare le offerte che gli vengono di volta in volta proposte.

Ebbene, con il medesimo fine protezionistico la Suprema Corte ha proceduto ad un’interpretazione evolutiva dell’art. 117,3 co., statuendo che nel caso di accordi bancari «la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta», considerando che il requisito in oggetto deve essere inteso «non in senso strutturale, ma funzionale», ovvero deve avere quale unico fine la tutela del consumatore.

Procedendo con ordine ed in riferimento alla sola parte della vicenda che a noi interessa, la Corte d’Appello di Brescia condivideva la sentenza del Giudice di primo grado – avente ad oggetto dei contratti di conto corrente bancario conclusi tra la SEM Catering sas e la Banca Agricola Mantovana Spa (poi divenuta Banca Monte dei Paschi di Siena SpA) – nella parte in cui disattendeva la domanda di nullità dei contratti di conto corrente per mancanza di sottoscrizione da parte della Banca, dal momento che quest’ultima aveva depositato la copia dei contratti medesimi e le relative lettere integrative, nelle quali si comunicavano sia le condizioni ivi stabilite sia l’avvenuta ricezione delle stesse.

Gli Ermellini, sulla scia di quanto già stabilito nelle fasi di giudizio antecedenti, hanno quindi respinto il motivo inerente alla nullità del contratto per mancanza di sottoscrizione da parte della banca, stabilendo che il consenso dell’istituto di credito potesse essere desunto «alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili».

La Cassazione ha quindi previsto un regime differenziato per cliente e banca in materia di contratti, e ciò al fine di apportare una maggior tutela al soggetto che è strutturalmente, per motivi di ordine economico ed informativo, più debole rispetto alla controparte. Gli Ermellini hanno quindi innovato uno dei più antichi istituti del diritto bancario, senza tuttavia tradirne l’originaria ratio protezionistica.

Ed infatti, il fine della forma scritta è finalizzato ad una più ampia conoscenza del cliente di quelli che sono i parametri contrattuali, e sarebbe pertanto illogico e contraddittorio far venir meno i benefici discendenti dal contratto stesso per mere inadempienza formali dell’istituto di credito.

Quello che prima facie potrebbe sembrare una violazione del principio di uguaglianza (considerando il diverso trattamento previsto per gli attori in questione), ne è in realtà una sua solida affermazione, dal momento che istanze di equità e giustizia sostanziale da sempre richiedono che situazioni diverse vengano regolate in maniera diversa.

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