Diritto amministrativo
Published On: 4 Luglio 2015Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Gavril Zaccaria

Omessa comunicazione dati conducente, quando la multa non è dovuta

Con sentenza n. 85566/2012 il Giudice di Pace di Roma si trova a dover affrontare la legittimità meno di una sanzione irrogata per la omessa comunicazione dei dati del conducente. Sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento posto a fondamento dell’obbligo di comunicare i dati del conducente.

Sicché il verbale successivo redatto ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. è nullo giacché non è stato preceduto dalla regolare notifica del verbale supposto.

L’Amministrazione resistente rimane contumace.

Il Giudice di Pace di Roma accoglie il ricorso in quanto l’Ente resistente non ha contestato le avverse deduzioni né ha prodotto prova della regolare notifica del verbale di accertamento “principale”.

Pertanto il provvedimento di irrogazione della sanzione risulta essere nullo ed inefficace perché non preceduto dalla notifica del verbale recante la disposizione di comunicare al Comando degli Agenti accertatori la notizia dei dati dell’autore della violazione.

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Published On: 4 Luglio 2015Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Gavril ZaccariaBy

Omessa comunicazione dati conducente, quando la multa non è dovuta

Con sentenza n. 85566/2012 il Giudice di Pace di Roma si trova a dover affrontare la legittimità meno di una sanzione irrogata per la omessa comunicazione dei dati del conducente. Sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento posto a fondamento dell’obbligo di comunicare i dati del conducente.

Sicché il verbale successivo redatto ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. è nullo giacché non è stato preceduto dalla regolare notifica del verbale supposto.

L’Amministrazione resistente rimane contumace.

Il Giudice di Pace di Roma accoglie il ricorso in quanto l’Ente resistente non ha contestato le avverse deduzioni né ha prodotto prova della regolare notifica del verbale di accertamento “principale”.

Pertanto il provvedimento di irrogazione della sanzione risulta essere nullo ed inefficace perché non preceduto dalla notifica del verbale recante la disposizione di comunicare al Comando degli Agenti accertatori la notizia dei dati dell’autore della violazione.

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