Published On: 19 Maggio 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Ettore Salvatore Masullo

Omessa chiamata in causa di terzo: nessuna responsabilità per l’avvocato

Con la sentenza n.7808/2016, depositata in data 16 Aprile del 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito gli obblighi di diligenza in capo all’avvocato nell’esercizio della professione,  ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c.

Nel caso di specie una Società citava in giudizio il proprio difensore per inadempimento e conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto d’opera intellettuale, in quanto il difensore nella fase introduttiva aveva omesso di effettuare la chiamata in causa di terzo. Se in primo grado le domande attoree venivano accolte, la Corte d’Appello riformava la sentenza del Giudice di prime cure riconoscendo al professionista il diritto di percepire il proprio compenso.

La Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sul caso rigetta i motivi del ricorso della Società, in quanto l’Avvocato aveva adempiuto agli obblighi di informazione e la mancata chiamata in causa del terzo nell’atto introduttivo del giudizio era stata una scelta esplicita del cliente per motivi di fatto e non di diritto.

Gli Ermellini colgono l’occasione per delimitare le mansione proprie di ogni legale nei confronti del suo assistito. Infatti, ogni avvocato ha l’obbligo di sollecitare, dissuadere e informare il cliente di tutte le questioni in fatto e in diritto ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi. Incombe, inoltre, sul professionista la prova della condotta mantenuta e, al riguardo, non è sufficiente il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi. Pertanto, il professionista deve dimostrare di aver esaustivamente spiegato tutte le conseguenze della scelta che l’assistito intende effettuare. Per questi motivi, quando il professionista ha assolto i suoi obblighi di diligenza, come ut sopra esplicati, è esonerato dalla responsabilità per il mancato compimento di una incombenza (come la chiamata in causa di terzo) che potrebbe provocare discrimine per il cliente.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Omessa chiamata in causa di terzo: nessuna responsabilità per l’avvocato

Con la sentenza n.7808/2016, depositata in data 16 Aprile del 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito gli obblighi di diligenza in capo all’avvocato nell’esercizio della professione,  ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c.

Nel caso di specie una Società citava in giudizio il proprio difensore per inadempimento e conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto d’opera intellettuale, in quanto il difensore nella fase introduttiva aveva omesso di effettuare la chiamata in causa di terzo. Se in primo grado le domande attoree venivano accolte, la Corte d’Appello riformava la sentenza del Giudice di prime cure riconoscendo al professionista il diritto di percepire il proprio compenso.

La Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sul caso rigetta i motivi del ricorso della Società, in quanto l’Avvocato aveva adempiuto agli obblighi di informazione e la mancata chiamata in causa del terzo nell’atto introduttivo del giudizio era stata una scelta esplicita del cliente per motivi di fatto e non di diritto.

Gli Ermellini colgono l’occasione per delimitare le mansione proprie di ogni legale nei confronti del suo assistito. Infatti, ogni avvocato ha l’obbligo di sollecitare, dissuadere e informare il cliente di tutte le questioni in fatto e in diritto ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi. Incombe, inoltre, sul professionista la prova della condotta mantenuta e, al riguardo, non è sufficiente il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi. Pertanto, il professionista deve dimostrare di aver esaustivamente spiegato tutte le conseguenze della scelta che l’assistito intende effettuare. Per questi motivi, quando il professionista ha assolto i suoi obblighi di diligenza, come ut sopra esplicati, è esonerato dalla responsabilità per il mancato compimento di una incombenza (come la chiamata in causa di terzo) che potrebbe provocare discrimine per il cliente.

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