Published On: 9 Ottobre 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto Penale, Valentina Lieto

Offesa del Magistrato: quando può avere rilevanza disciplinare

Con sentenza n. 18564 del 22 settembre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono trovate a decidere un ricorso presentato da un magistrato avverso un provvedimento di ammonimento del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del Magistrato per le ingiurie arrecate ad un agente di Polizia Municipale, che lo aveva sanzionato per un parcheggio in divieto di sosta, minacciando ritorsioni e evidenziando in tale occasioni la propria carica e gettando a più riprese discredito sulla gestione del Comune in generale.

Il ricorrente censurava in particolare la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, rilevando come in sede penale i fatti oggetto della sanzione disciplinare fossero stati archiviati.

La Suprema Corte, nel caso di specie, ribadisce il principio in materia disciplinare secondo cui “l’archiviazione in sede penale non preclude una autonoma valutazione e una autonoma rilevanza dei medesimi fatti in sede disciplinare e una loro valutazione anche più rigorosa. Ed infatti i beni giuridici tutelati dalle norme penali e da quelle disciplinari sono diversi: la difesa del prestigio della pubblica amministrazione e dell’onore della persona da un lato, l’immagine e il prestigio della magistratura dall’altro”.

Uniformandosi al suddetto principio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi rigettato il ricorso, evidenziando l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

Dott.ssa Valentina Lieto

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Published On: 9 Ottobre 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto Penale, Valentina LietoBy

Offesa del Magistrato: quando può avere rilevanza disciplinare

Con sentenza n. 18564 del 22 settembre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono trovate a decidere un ricorso presentato da un magistrato avverso un provvedimento di ammonimento del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del Magistrato per le ingiurie arrecate ad un agente di Polizia Municipale, che lo aveva sanzionato per un parcheggio in divieto di sosta, minacciando ritorsioni e evidenziando in tale occasioni la propria carica e gettando a più riprese discredito sulla gestione del Comune in generale.

Il ricorrente censurava in particolare la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, rilevando come in sede penale i fatti oggetto della sanzione disciplinare fossero stati archiviati.

La Suprema Corte, nel caso di specie, ribadisce il principio in materia disciplinare secondo cui “l’archiviazione in sede penale non preclude una autonoma valutazione e una autonoma rilevanza dei medesimi fatti in sede disciplinare e una loro valutazione anche più rigorosa. Ed infatti i beni giuridici tutelati dalle norme penali e da quelle disciplinari sono diversi: la difesa del prestigio della pubblica amministrazione e dell’onore della persona da un lato, l’immagine e il prestigio della magistratura dall’altro”.

Uniformandosi al suddetto principio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi rigettato il ricorso, evidenziando l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

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