Oblio oncologico: nuovo elenco delle neoplasie a cui si applicano termini ridotti
Il “diritto all’oblio” è un concetto legale che riguarda principalmente la privacy e la gestione delle informazioni personali su internet.
Si tratta del diritto di una persona di richiedere la rimozione di determinati dati personali online, specialmente quando tali informazioni non sono più rilevanti o hanno un impatto negativo sulla sua vita.
Per quanto riguarda coloro che sono guariti da tumori, il diritto all’oblio (c.d. oncologico) potrebbe essere interpretato in modo diverso a seconda della giurisdizione e del contesto specifico.
Ad esempio, potrebbe riguardare la possibilità per una persona di richiedere la rimozione di informazioni mediche sensibili relative alla loro malattia e al loro trattamento da database online o archivi di notizie, una volta che non sono più rilevanti per la loro situazione attuale.
Per lungo tempo, tuttavia, il diritto all’oblio per coloro che sono guariti da tumori è stato inteso come una questione complessa che richiede un bilanciamento tra il diritto alla privacy e l’interesse pubblico, e la sua applicazione dipende dalle leggi e dalle pratiche specifiche di ciascuna giurisdizione.
A tale riguardo, nel nostro ordinamento lo scorso dicembre è stata approvata la legge n. 193/2023 ( recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”) che all’art. 1, comma secondo, definisce il diritto all’oblio come:
“il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica”.
Obiettivo della norma in esame è quello di scongiurare il pericolo di qualsivoglia pregiudizio o disparità di trattamento a cui le persone guarite da una patologia oncologica potrebbero essere sottoposte, operando quindi come una garanzia di aggiornamento dei dati personali alla condizione medica del soggetto.
Il termine generale previsto dalla legge per il c.d. oblio oncologico è pari a dieci anni dalla fine del trattamento.
Senonché il 24 aprile 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 il decreto contenente l’elenco aggiornato delle patologie oncologiche per cui il termine si riduce rispetto al limite dei 10 anni o 5 anni (se la malattia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età), dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico.
Peraltro, il decreto prevede la possibilità di aggiornare il suddetto elenco – ove opportuno – il 31 dicembre di ogni anno.
Aggiornamento che si rivela necessario alla luce delle ultime analisi e ricerche pubblicate sul sito del Ministero della Salute, le quali evidenziano un dato piuttosto preoccupante: nel 2020, infatti, è stato diagnosticato un tumore al 6% della popolazione italiana, con un incremento del 36% rispetto alle stime fornite dieci anni prima.
Un aumento però non eccessivamente sconvolgente, posto che, grazie ai continui progressi ed evoluzioni in campo diagnostico e terapeutico, ad esso è correlata sempre più frequentemente la guarigione per tali soggetti, con una prospettiva di vita analoga a quella delle persone non ammalate.
Dott.ssa Luana Di Giovanni
Oblio oncologico: nuovo elenco delle neoplasie a cui si applicano termini ridotti
Il “diritto all’oblio” è un concetto legale che riguarda principalmente la privacy e la gestione delle informazioni personali su internet.
Si tratta del diritto di una persona di richiedere la rimozione di determinati dati personali online, specialmente quando tali informazioni non sono più rilevanti o hanno un impatto negativo sulla sua vita.
Per quanto riguarda coloro che sono guariti da tumori, il diritto all’oblio (c.d. oncologico) potrebbe essere interpretato in modo diverso a seconda della giurisdizione e del contesto specifico.
Ad esempio, potrebbe riguardare la possibilità per una persona di richiedere la rimozione di informazioni mediche sensibili relative alla loro malattia e al loro trattamento da database online o archivi di notizie, una volta che non sono più rilevanti per la loro situazione attuale.
Per lungo tempo, tuttavia, il diritto all’oblio per coloro che sono guariti da tumori è stato inteso come una questione complessa che richiede un bilanciamento tra il diritto alla privacy e l’interesse pubblico, e la sua applicazione dipende dalle leggi e dalle pratiche specifiche di ciascuna giurisdizione.
A tale riguardo, nel nostro ordinamento lo scorso dicembre è stata approvata la legge n. 193/2023 ( recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”) che all’art. 1, comma secondo, definisce il diritto all’oblio come:
“il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica”.
Obiettivo della norma in esame è quello di scongiurare il pericolo di qualsivoglia pregiudizio o disparità di trattamento a cui le persone guarite da una patologia oncologica potrebbero essere sottoposte, operando quindi come una garanzia di aggiornamento dei dati personali alla condizione medica del soggetto.
Il termine generale previsto dalla legge per il c.d. oblio oncologico è pari a dieci anni dalla fine del trattamento.
Senonché il 24 aprile 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 il decreto contenente l’elenco aggiornato delle patologie oncologiche per cui il termine si riduce rispetto al limite dei 10 anni o 5 anni (se la malattia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età), dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico.
Peraltro, il decreto prevede la possibilità di aggiornare il suddetto elenco – ove opportuno – il 31 dicembre di ogni anno.
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