Published On: 12 Marzo 2018Categories: Articoli, Carmen Giovannini, Diritto di famiglia

Obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5593/18 depositata il 08.03.18 si è pronunciata in merito all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, ha annullato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento ritenendo determinante ai fini del decidere il fatto che il matrimonio fosse durato solo due anni e che il marito percepisse una pensione poco elevata e che pagasse anche l’affitto della casa in cui viveva, al contrario della moglie che era molto più giovane, aveva un lavoro ed una casa di sua proprietà.

La moglie ha pertanto proposto ricorso avverso detta pronuncia lamentando un’errata valutazione dei redditi delle parti.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile laddove lo stesso era diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi e laddove, denunciando genericamente l’illogicità della sentenza e criticando l’interpretazione degli elementi probatori resa dal giudice di merito, insisteva per una diversa valutazione degli stessi.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese.

Dott.ssa Carmen Giovannini

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Obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5593/18 depositata il 08.03.18 si è pronunciata in merito all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, ha annullato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento ritenendo determinante ai fini del decidere il fatto che il matrimonio fosse durato solo due anni e che il marito percepisse una pensione poco elevata e che pagasse anche l’affitto della casa in cui viveva, al contrario della moglie che era molto più giovane, aveva un lavoro ed una casa di sua proprietà.

La moglie ha pertanto proposto ricorso avverso detta pronuncia lamentando un’errata valutazione dei redditi delle parti.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile laddove lo stesso era diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi e laddove, denunciando genericamente l’illogicità della sentenza e criticando l’interpretazione degli elementi probatori resa dal giudice di merito, insisteva per una diversa valutazione degli stessi.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese.

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