Diritto di famiglia
Published On: 27 Marzo 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto di famigliaBy

Obbligazioni naturali, maggiori tutele per i conviventi

Negli ultimi tempi la convivenza more uxorio, pur non essendo equiparabile all’istituto del matrimonio, ha guadagnato maggiori tutela sotto il profilo giuridico. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1277 del 22 Gennaio 2014 si è pronunciata in materia. Nel caso in esame, uno dei due ex conviventi sosteneva di aver diritto alla ripetizione di quanto versato alla sua convivente durante il periodo della convivenza.

La Suprema Corte, non potendo assimilare la convivenza all’istituto del matrimonio, ha disciplinato i rapporti tra i due ex conviventi, rifacendosi al generale principio costituzionale delle libere associazioni di persona, previsto dall’art. 2 della Costituzione.

Essendo la convivenza un rapporto tra individui fondato su doveri materiali e morali, idoneo a generare obbligazioni naturali, ne consegue che vi sia il divieto di restituzione di quanto versato, speso o corrisposto in costanza e comunanza di interessi. Tutto ciò si concretizza in un divieto di richiedere la ripetizione di obbligazioni naturali adempiute dal convivente richiedente.

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Obbligazioni naturali, maggiori tutele per i conviventi

Negli ultimi tempi la convivenza more uxorio, pur non essendo equiparabile all’istituto del matrimonio, ha guadagnato maggiori tutela sotto il profilo giuridico. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1277 del 22 Gennaio 2014 si è pronunciata in materia. Nel caso in esame, uno dei due ex conviventi sosteneva di aver diritto alla ripetizione di quanto versato alla sua convivente durante il periodo della convivenza.

La Suprema Corte, non potendo assimilare la convivenza all’istituto del matrimonio, ha disciplinato i rapporti tra i due ex conviventi, rifacendosi al generale principio costituzionale delle libere associazioni di persona, previsto dall’art. 2 della Costituzione.

Essendo la convivenza un rapporto tra individui fondato su doveri materiali e morali, idoneo a generare obbligazioni naturali, ne consegue che vi sia il divieto di restituzione di quanto versato, speso o corrisposto in costanza e comunanza di interessi. Tutto ciò si concretizza in un divieto di richiedere la ripetizione di obbligazioni naturali adempiute dal convivente richiedente.

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