Published On: 28 Giugno 2019Categories: Claudio Grimaldi, IMPRESE

Nuovo codice della crisi d’impresa. I finanziamenti in corso di procedura nel concordato preventivo o negli accordi di ristutturazione.

In relazione ai finanziamenti occorrenti per la procedura di concordato preventivo o per quella degli accordi di ristrutturazione del debito il nuovo codice della crisi d’impresa (contenuto nel D. lgs.vo n. 14 del 12 gennaio 2019) prevede all’art. 99 l’ipotesi dei “Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”.

In sostanza viene riconosciuto il beneficio della “prededuzione” a tutti i finanziamenti chiesti dal debitore e autorizzati in epoca successiva alla richiesta del debitore volta ad ottenere, a norma degli artt. 40 e 44 del nuovo codice, l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, l’accesso anche con riserva alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Si tratta in sostanza dei finanziamenti autorizzati in corso di procedura ma prima che intervenga il decreto di omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione.

Il presupposto per poter richiedere i finanziamenti in discorso è rappresentato dalla previsione nel “piano concordatario” o “nell’accordo di ristrutturazione” della continuazione dell’attività aziendale e l’esistenza di un collegamento tra il finanziamento richiesto e le esigenze di tale prosieguo dell’attività aziendale sino all’omologazione (del concordato o dell’accordo).

I finanziamenti in discorso possono essere chiesti, inoltre, anche per sopperire alle spese necessarie per accedere alla procedura o necessarie per lo svolgimento della stessa.

Occorre segnalare che l’art. 99 del nuovo codice prevede espressamente che i finanziamenti in discorso sono quelli richiesti quando (nell’piano o nell’accordo) è prevista la continuità aziendale, “anche se unicamente in funzione della liquidazione”.

Tale dicitura, conseguentemente, lascia intendere che i finanziamenti in discorso possono essere chiesti anche se il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione non presentano propriamente i requisiti del piano “in continuità” o dell’accordo “in continuità” diretta o indiretta a norma dell’art. 84 del nuovo codice, in quanto la continuazione dell’attività aziendale viene prevista solo quale viatico per poi trasferire a terzi un’azienda operativa.

Relativamente ai finanziamenti “funzionali” allo “svolgimento” della procedura, si evidenzia che i finanziamenti in discorso sono quelli occorrenti per soddisfare obbligazioni inerenti allo svolgimento della procedura e che sorgono nel corso della stessa.

Ne consegue, per l’effetto, che il debitore che presenta una domanda ai sensi degli artt. 40 e 44 del nuovo codice non potrà chiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre un finanziamento per pagare i professionisti che lo hanno assistito nella presentazione della domanda, trattandosi di obbligazioni  che – pur essendo funzionali allo svolgimento della procedura – sono state dall’imprenditore in epoca antecedente alla presentazione della domanda di accesso alla procedura.

A norma dell’art. 99, secondo comma, del nuovo codice è previsto che il debitore possa chiedere anche che il finanziamento avvenga attraverso il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti che già sono operative al momento della presentazione della domanda di cui agli artt. 40 e 44 del nuovo codice.

Riguardo alla procedura occorrente per chiedere al Tribunale di essere autorizzati a contrarre i finanziamenti in discorso, l’art. 99 del nuovo codice dispone espressamente che la domanda si propone con un ricorso al Tribunale e che in tale ricorso i debitore deve indicare con la massima precisione:

  1. qual è la destinazione del finanziamento che si intende contrarre, indicando nello specifico quale dovrebbe essere, ai fini della continuità aziendale, l’impiego delle somme eventualmente ottenute dal finanziamento;
  2.  l’impossibilità di reperire tali somme diversamente e, quindi, anche attraverso il ricorso ad altre forme di finanziamento;
  3. le ragioni per le quali la mancata autorizzazione a contrarre il finanziamento determinerebbe un pregiudizio per la continuazione dell’attività aziendale e per il successivo svolgimento della procedura.

Inoltre tutti gli aspetti sopra esposti, oltre a dover essere indicati nel ricorso, devono anche essere oggetto di un’apposita attestazione da parte di un apposito professionista, il quale deve anche attestare l’utilità del finanziamento richiesto ai fini della migliore soddisfazione del ceto creditorio.

E’ previsto in ogni caso che tale attestazione non sia necessaria quando lo stesso Tribunale evidenzi la necessità di autorizzare il finanziamento per evitare un danno grave ed irreparabile alla continuazione dell’attività aziendale.

Una volta presentata la domanda di autorizzazione al finanziamento il Tribunale, assunte sommarie informazioni, ascoltato il commissario giudiziale e ove ritenuto necessario anche i principali creditori, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda decide in camera di consiglio con un decreto motivato se autorizzare o meno la concessione del finanziamento.

E inoltre previsto che se, una volta ottenuto il finanziamento, la procedura di concordato o di omologazione non abbiano buon esito e si apra invece la procedura di liquidazione giudiziale, il diritto al rimborso degli enti che hanno erogato il finanziamento autorizzato dal Tribunale gode del beneficio della “prededuzione”, salvo l’eccezione prevista dal n. 6 dell’art. 99 il quale esclude il beneficio della prededuzione quando risulti:

a) che il ricorso con cui era stata richiesta l’autorizzazione al finanziamento o l’attestazione di accompagno contengono dei dati falsi od omettono informazioni rilevanti, o comunque il debitore ha commesso atti in frode ai creditori;

b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato il finanziamento conoscevano, al momento dell’erogazione, le predette circostanze.

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Nuovo codice della crisi d’impresa. I finanziamenti in corso di procedura nel concordato preventivo o negli accordi di ristutturazione.

In relazione ai finanziamenti occorrenti per la procedura di concordato preventivo o per quella degli accordi di ristrutturazione del debito il nuovo codice della crisi d’impresa (contenuto nel D. lgs.vo n. 14 del 12 gennaio 2019) prevede all’art. 99 l’ipotesi dei “Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”.

In sostanza viene riconosciuto il beneficio della “prededuzione” a tutti i finanziamenti chiesti dal debitore e autorizzati in epoca successiva alla richiesta del debitore volta ad ottenere, a norma degli artt. 40 e 44 del nuovo codice, l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, l’accesso anche con riserva alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Si tratta in sostanza dei finanziamenti autorizzati in corso di procedura ma prima che intervenga il decreto di omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione.

Il presupposto per poter richiedere i finanziamenti in discorso è rappresentato dalla previsione nel “piano concordatario” o “nell’accordo di ristrutturazione” della continuazione dell’attività aziendale e l’esistenza di un collegamento tra il finanziamento richiesto e le esigenze di tale prosieguo dell’attività aziendale sino all’omologazione (del concordato o dell’accordo).

I finanziamenti in discorso possono essere chiesti, inoltre, anche per sopperire alle spese necessarie per accedere alla procedura o necessarie per lo svolgimento della stessa.

Occorre segnalare che l’art. 99 del nuovo codice prevede espressamente che i finanziamenti in discorso sono quelli richiesti quando (nell’piano o nell’accordo) è prevista la continuità aziendale, “anche se unicamente in funzione della liquidazione”.

Tale dicitura, conseguentemente, lascia intendere che i finanziamenti in discorso possono essere chiesti anche se il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione non presentano propriamente i requisiti del piano “in continuità” o dell’accordo “in continuità” diretta o indiretta a norma dell’art. 84 del nuovo codice, in quanto la continuazione dell’attività aziendale viene prevista solo quale viatico per poi trasferire a terzi un’azienda operativa.

Relativamente ai finanziamenti “funzionali” allo “svolgimento” della procedura, si evidenzia che i finanziamenti in discorso sono quelli occorrenti per soddisfare obbligazioni inerenti allo svolgimento della procedura e che sorgono nel corso della stessa.

Ne consegue, per l’effetto, che il debitore che presenta una domanda ai sensi degli artt. 40 e 44 del nuovo codice non potrà chiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre un finanziamento per pagare i professionisti che lo hanno assistito nella presentazione della domanda, trattandosi di obbligazioni  che – pur essendo funzionali allo svolgimento della procedura – sono state dall’imprenditore in epoca antecedente alla presentazione della domanda di accesso alla procedura.

A norma dell’art. 99, secondo comma, del nuovo codice è previsto che il debitore possa chiedere anche che il finanziamento avvenga attraverso il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti che già sono operative al momento della presentazione della domanda di cui agli artt. 40 e 44 del nuovo codice.

Riguardo alla procedura occorrente per chiedere al Tribunale di essere autorizzati a contrarre i finanziamenti in discorso, l’art. 99 del nuovo codice dispone espressamente che la domanda si propone con un ricorso al Tribunale e che in tale ricorso i debitore deve indicare con la massima precisione:

  1. qual è la destinazione del finanziamento che si intende contrarre, indicando nello specifico quale dovrebbe essere, ai fini della continuità aziendale, l’impiego delle somme eventualmente ottenute dal finanziamento;
  2.  l’impossibilità di reperire tali somme diversamente e, quindi, anche attraverso il ricorso ad altre forme di finanziamento;
  3. le ragioni per le quali la mancata autorizzazione a contrarre il finanziamento determinerebbe un pregiudizio per la continuazione dell’attività aziendale e per il successivo svolgimento della procedura.

Inoltre tutti gli aspetti sopra esposti, oltre a dover essere indicati nel ricorso, devono anche essere oggetto di un’apposita attestazione da parte di un apposito professionista, il quale deve anche attestare l’utilità del finanziamento richiesto ai fini della migliore soddisfazione del ceto creditorio.

E’ previsto in ogni caso che tale attestazione non sia necessaria quando lo stesso Tribunale evidenzi la necessità di autorizzare il finanziamento per evitare un danno grave ed irreparabile alla continuazione dell’attività aziendale.

Una volta presentata la domanda di autorizzazione al finanziamento il Tribunale, assunte sommarie informazioni, ascoltato il commissario giudiziale e ove ritenuto necessario anche i principali creditori, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda decide in camera di consiglio con un decreto motivato se autorizzare o meno la concessione del finanziamento.

E inoltre previsto che se, una volta ottenuto il finanziamento, la procedura di concordato o di omologazione non abbiano buon esito e si apra invece la procedura di liquidazione giudiziale, il diritto al rimborso degli enti che hanno erogato il finanziamento autorizzato dal Tribunale gode del beneficio della “prededuzione”, salvo l’eccezione prevista dal n. 6 dell’art. 99 il quale esclude il beneficio della prededuzione quando risulti:

a) che il ricorso con cui era stata richiesta l’autorizzazione al finanziamento o l’attestazione di accompagno contengono dei dati falsi od omettono informazioni rilevanti, o comunque il debitore ha commesso atti in frode ai creditori;

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