Pt. 4 Nuovo Codice della Crisi d'Impresa: facciamo chiarezza
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introdotto con il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, ha introdotto la tanto attesa riforma organica delle procedure concorsuali, riunendo finalmente in un unico testo normativo l’intera materia concorsuale e dell’insolvenza, che prima non solo era disciplinata da una Legge Fallimentare divenuta ormai inadeguata rispetto alle vere problematiche del crisi d’impresa, ma disseminata in una moltitudine di ulteriori normative contenute in leggi diverse e talvolta assunte con il ricorso alla decretazione d’urgenza.
Esso sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, con la sua importante forza innovativa consistente nell’avere fornito strumenti idonei a far emergere e gestire addirittura la c.d. pre-crisi delle imprese, nell’introdurre procedure concorsuali ispirate dal favor per la continuità aziendale, nonché nel disciplinare l’insolvenza in tutte le sue forme e manifestazioni e quindi anche nell’ipotesi del sovraindebitamento del consumatore o del professionista.
Il percorso, tuttavia, oggi rischia di subire una brusca interruzione e ciò a seguito dell’emergenza sanitaria che il Nostro Paese si è trovato a dover affrontare a causa del diffondersi del coronavirus; un’emergenza gestita innanzitutto, per prevenire il diffondersi del contagio, imponendo il blocco delle quasi totalità delle attività produttive attraverso la chiusura delle imprese e la paralisi della quasi totalità dell’intero sistema economico nazionale.
Orbene, in presenza di siffatta situazione, era logico che nel decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) l’art. 11 intitolato “proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” disponesse espressamente il differimento al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore dell’“obbligo di segnalazione” contemplato dai due articoli in discorso.
In effetti si tratta di norme dirette a consentire l’emersione del pericolo di una crisi imminente ed occorre invece considerare che, passata l’emergenza coronavirus, moltissime imprese si troveranno a dover gestire una situazione di crisi ormai conclamata.
Tuttavia l’intenzione del Governo di differire di un anno l’entrata in vigore dell’intero “NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” si palesa una scelta assolutamente non condivisibile.
Si ritiene che tale decisione determini il protrarsi della normativa sino ad oggi in vigore – a cominciare dalla Legge Fallimentare che come detto si è rilevata sino ad oggi del tutto inadeguata – con il conseguente acuirsi dei problemi in cui imprese e comuni cittadini verranno a trovarsi una volta finita l’emergenza, creando sotto tutti i punti di vista un vuoto normativo che avrebbe, in tale situazione, il sapore di una catastrofe.
A ciò si aggiunga che il protrarsi dell’applicazione della normativa oggi in vigore determinerebbe l’aprirsi di una miriade di procedure fallimentari dinanzi ai Tribunali Fallimentari, ad oggi del tutto impreparati a gestire tali procedure come procedimenti d’urgenza.
Il risultato sarebbe un innegabile pregiudizio anche per gli stessi creditori.
Per tale motivo il differimento dell’entrata in vigore del NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA dovrebbe essere accompagnata dall’adozione di provvedimenti d’urgenza legati all’emergenza in atto, alternativi rispetto alle molteplici soluzioni che il nuovo codice offre rispetto all’insolvenza di imprese e comuni cittadini.
Pt. 4 Nuovo Codice della Crisi d'Impresa: facciamo chiarezza
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introdotto con il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, ha introdotto la tanto attesa riforma organica delle procedure concorsuali, riunendo finalmente in un unico testo normativo l’intera materia concorsuale e dell’insolvenza, che prima non solo era disciplinata da una Legge Fallimentare divenuta ormai inadeguata rispetto alle vere problematiche del crisi d’impresa, ma disseminata in una moltitudine di ulteriori normative contenute in leggi diverse e talvolta assunte con il ricorso alla decretazione d’urgenza.
Esso sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, con la sua importante forza innovativa consistente nell’avere fornito strumenti idonei a far emergere e gestire addirittura la c.d. pre-crisi delle imprese, nell’introdurre procedure concorsuali ispirate dal favor per la continuità aziendale, nonché nel disciplinare l’insolvenza in tutte le sue forme e manifestazioni e quindi anche nell’ipotesi del sovraindebitamento del consumatore o del professionista.
Il percorso, tuttavia, oggi rischia di subire una brusca interruzione e ciò a seguito dell’emergenza sanitaria che il Nostro Paese si è trovato a dover affrontare a causa del diffondersi del coronavirus; un’emergenza gestita innanzitutto, per prevenire il diffondersi del contagio, imponendo il blocco delle quasi totalità delle attività produttive attraverso la chiusura delle imprese e la paralisi della quasi totalità dell’intero sistema economico nazionale.
Orbene, in presenza di siffatta situazione, era logico che nel decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) l’art. 11 intitolato “proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” disponesse espressamente il differimento al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore dell’“obbligo di segnalazione” contemplato dai due articoli in discorso.
In effetti si tratta di norme dirette a consentire l’emersione del pericolo di una crisi imminente ed occorre invece considerare che, passata l’emergenza coronavirus, moltissime imprese si troveranno a dover gestire una situazione di crisi ormai conclamata.
Tuttavia l’intenzione del Governo di differire di un anno l’entrata in vigore dell’intero “NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” si palesa una scelta assolutamente non condivisibile.
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