Diritto amministrativo
Published On: 12 Luglio 2012Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civile, Tutela dei consumatoriBy

Ipoteca esattoriale: illegittima se iscritta per un credito inferiore ad euro 8.000

Il Tribunale di Roma ha ribadito la correttezza del principio affermato dalla sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 della Suprema Corte secondo cui l’ipoteca esattoriale immobiliare, come garanzia reale diretta al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e pertanto soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000.

Con il D.L. 25.3.2010 n. 40 convertito in Legge 25.5.2010 n. 73 il Parlamento ha fatto proprie le motivazioni della Suprema Corte riconoscendo che l’Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad Euro 8.000.

In applicazione di tale principio il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima l’ipoteca iscritta dal Concessionario così affermando: “E ciò senza considerare che la modesta entità del credito portato nella cartella esattoriale (e per disposto legislativo e per interpretazione giurisprudenziale) ormai non consente più il mantenimento dell’iscrizione pregiudizievole”.

Sentenza del Tribunale di Roma n. 24251 del 14.12.2011

 

Sergio Scicchitano

 

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Ipoteca esattoriale: illegittima se iscritta per un credito inferiore ad euro 8.000

Il Tribunale di Roma ha ribadito la correttezza del principio affermato dalla sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 della Suprema Corte secondo cui l’ipoteca esattoriale immobiliare, come garanzia reale diretta al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e pertanto soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000.

Con il D.L. 25.3.2010 n. 40 convertito in Legge 25.5.2010 n. 73 il Parlamento ha fatto proprie le motivazioni della Suprema Corte riconoscendo che l’Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad Euro 8.000.

In applicazione di tale principio il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima l’ipoteca iscritta dal Concessionario così affermando: “E ciò senza considerare che la modesta entità del credito portato nella cartella esattoriale (e per disposto legislativo e per interpretazione giurisprudenziale) ormai non consente più il mantenimento dell’iscrizione pregiudizievole”.

Sentenza del Tribunale di Roma n. 24251 del 14.12.2011

 

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