Published On: 25 Luglio 2013Categories: Articoli

Notifica via PEC: ecco le novità in vigore da fine maggio

L’Avvocato, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 c.p.c. e della autorizzazione del Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire ora la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale anche a mezzo della posta elettronica certificata.

Quindi l’Avvocato che intende avvalersi di tale facoltà deve essere previamente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto.

La notificazione si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi e può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante sempre da pubblici elenchi.

Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’Avvocato deve provvedere a scannerizzarlo (ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico), attestandone la conformità all’originale. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

L’Avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del Consiglio dell’Ordine nel cui albo e’ iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

È anche utile ricordare che l’Avvocato nell’ambito del procedimento di notificazione, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge e che il compimento di irregolarità o abusi costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Si deve segnalare che, nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, l’Avvocato deve provvedere a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento se possibile con modalità telematiche ovvero, se impossibile, l’Avvocato dovrà stampare il messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati e la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, quindi provvederà al deposito presso la cancelleria.

Agli atti notificati dall’Avvocato deve essere apposta adeguata marca alla quale si provvede sempre mediante sistemi telematici.

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Notifica via PEC: ecco le novità in vigore da fine maggio

L’Avvocato, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 c.p.c. e della autorizzazione del Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire ora la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale anche a mezzo della posta elettronica certificata.

Quindi l’Avvocato che intende avvalersi di tale facoltà deve essere previamente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto.

La notificazione si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi e può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante sempre da pubblici elenchi.

Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’Avvocato deve provvedere a scannerizzarlo (ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico), attestandone la conformità all’originale. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

L’Avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del Consiglio dell’Ordine nel cui albo e’ iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

È anche utile ricordare che l’Avvocato nell’ambito del procedimento di notificazione, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge e che il compimento di irregolarità o abusi costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Si deve segnalare che, nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, l’Avvocato deve provvedere a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento se possibile con modalità telematiche ovvero, se impossibile, l’Avvocato dovrà stampare il messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati e la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, quindi provvederà al deposito presso la cancelleria.

Agli atti notificati dall’Avvocato deve essere apposta adeguata marca alla quale si provvede sempre mediante sistemi telematici.

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