Notifica in cancelleria, è nulla se negli atti è indicata la PEC
La Corte di Cassazione con sentenza del 20 giugno 2016, n. 12696 torna a pronunciarsi in tema di domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva la revocazione dell’ordinanza della Cassazione che, nel dichiarare inammissibile il ricorso dallo stesso proposto, lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della controparte (Ministero dell’Interno).
A parere del ricorrente, in particolare, la condanna al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Interno meritava di essere revocata in quanto il controricorso, notificatogli dal Ministero presso la cancelleria della Corte anziché all’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore domiciliatario, indicato in atti, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Ad un tale riguardo la Corte di Cassazione ha ricordato come le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10143/2012, hanno affermato che “partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.
Poiché nel caso di specie il procuratore del ricorrente aveva indicato il proprio indirizzo PEC, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso affermando che “La statuizione di condanna del P. al pagamento delle spese processuali, fondata sul presupposto di fatto, frutto di evidente errore materiale, dell’ammissibilità del controricorso, dovrebbe pertanto essere revocata”.
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A parere del ricorrente, in particolare, la condanna al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Interno meritava di essere revocata in quanto il controricorso, notificatogli dal Ministero presso la cancelleria della Corte anziché all’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore domiciliatario, indicato in atti, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Ad un tale riguardo la Corte di Cassazione ha ricordato come le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10143/2012, hanno affermato che “partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.
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