Diritto commerciale e societario
Published On: 9 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto commerciale e societarioBy

Notifica al legale rappresentante della società, i casi in cui è possibile

La Corte di Cassazione si è di recente occupata – con ordinanza n. 19387, depositata il 15 settembre 2014 – della questione relativa alla possibilità di notificare al legale rappresentante della società, nel caso in cui questo non fosse stato in precedenza menzionato nell’atto notificato infruttuosamente presso la sede sociale.

La Corte si sofferma sull’analisi dell’art. 145 c.p.c. – notificazione alle persone giuridiche, il quale afferma che “la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.

 La Suprema Corte offre così un’interpretazione del suddetto articolo nel senso che la mancata indicazione – nell’atto infruttuosamente notificato presso la sede della società – del nominativo della persona fisica che rappresenta la società stessa non preclude la possibilità di successiva integrazione dei dati riguardanti le generalità e la residenza di questo ai fini della successiva notifica presso di lui.

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Notifica al legale rappresentante della società, i casi in cui è possibile

La Corte di Cassazione si è di recente occupata – con ordinanza n. 19387, depositata il 15 settembre 2014 – della questione relativa alla possibilità di notificare al legale rappresentante della società, nel caso in cui questo non fosse stato in precedenza menzionato nell’atto notificato infruttuosamente presso la sede sociale.

La Corte si sofferma sull’analisi dell’art. 145 c.p.c. – notificazione alle persone giuridiche, il quale afferma che “la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.

 La Suprema Corte offre così un’interpretazione del suddetto articolo nel senso che la mancata indicazione – nell’atto infruttuosamente notificato presso la sede della società – del nominativo della persona fisica che rappresenta la società stessa non preclude la possibilità di successiva integrazione dei dati riguardanti le generalità e la residenza di questo ai fini della successiva notifica presso di lui.

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