Published On: 11 Dicembre 2016Categories: Articoli, Carmen Giovannini, Diritto del Lavoro

Non fornisce documenti per trasferimento: legittimo il licenziamento di un lavoratore

La Corte di Cassazione – Sez. Lavoro con sentenza n. 23656/16, depositata il 21 novembre, ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un dipendente che non si è opposto alla decisione della società di trasferirlo, ma che allo stesso tempo non ha fornito i documenti richiesti dalla stessa per il suo collocamento nella nuova sede, dietro specifiche richieste.

Nel caso di specie il dipendente di una società operante nel settore della security era stato informato della possibilità di un suo trasferimento dalla sede del Lazio a quella della Toscana e a tal fine la società gli aveva chiesto di fornire i documenti necessari.

Quest’ultima, a seguito di una prima richiesta in tal senso, ha fatto un’ulteriore richiesta al lavoratore dipendente, il quale ha però continuato a non fornire i documenti necessari al suo trasferimento, cercando di prendere tempo.

La società ha allora considerato ostruzionistico tale comportamento da parte del dipendente e ha pertanto deciso di avviare un procedimento disciplinare a suo carico, che si è poi concluso con il suo licenziamento.

Successivamente il lavoratore ha impugnato tale decisione ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello si sono espressi in modo sfavorevole, ritenendo legittima la decisione della società di licenziarlo.

In tal senso si è espressa anche la Corte Suprema che ha considerato grave il comportamento tenuto dal lavoratore dipendente.

Secondo i giudici, infatti, egli ha «reiteratamente e volontariamente ignorato una disposizione aziendale, specificamente consistente nella produzione della documentazione richiesta dal datore di lavoro» e tale silenzio è stato considerato una grave violazione dei «principi di correttezza e buona fede».

Dunque il lavoratore, assumendo un atteggiamento ostruzionistico, ha compiuto una violazione punibile col licenziamento, cosa che invece non sarebbe avvenuta se egli si fosse semplicemente opposto al trasferimento.

Dott.ssa Carmela Giovannini

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 11 Dicembre 2016Categories: Articoli, Carmen Giovannini, Diritto del LavoroBy

Non fornisce documenti per trasferimento: legittimo il licenziamento di un lavoratore

La Corte di Cassazione – Sez. Lavoro con sentenza n. 23656/16, depositata il 21 novembre, ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un dipendente che non si è opposto alla decisione della società di trasferirlo, ma che allo stesso tempo non ha fornito i documenti richiesti dalla stessa per il suo collocamento nella nuova sede, dietro specifiche richieste.

Nel caso di specie il dipendente di una società operante nel settore della security era stato informato della possibilità di un suo trasferimento dalla sede del Lazio a quella della Toscana e a tal fine la società gli aveva chiesto di fornire i documenti necessari.

Quest’ultima, a seguito di una prima richiesta in tal senso, ha fatto un’ulteriore richiesta al lavoratore dipendente, il quale ha però continuato a non fornire i documenti necessari al suo trasferimento, cercando di prendere tempo.

La società ha allora considerato ostruzionistico tale comportamento da parte del dipendente e ha pertanto deciso di avviare un procedimento disciplinare a suo carico, che si è poi concluso con il suo licenziamento.

Successivamente il lavoratore ha impugnato tale decisione ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello si sono espressi in modo sfavorevole, ritenendo legittima la decisione della società di licenziarlo.

In tal senso si è espressa anche la Corte Suprema che ha considerato grave il comportamento tenuto dal lavoratore dipendente.

Secondo i giudici, infatti, egli ha «reiteratamente e volontariamente ignorato una disposizione aziendale, specificamente consistente nella produzione della documentazione richiesta dal datore di lavoro» e tale silenzio è stato considerato una grave violazione dei «principi di correttezza e buona fede».

Dunque il lavoratore, assumendo un atteggiamento ostruzionistico, ha compiuto una violazione punibile col licenziamento, cosa che invece non sarebbe avvenuta se egli si fosse semplicemente opposto al trasferimento.

Dott.ssa Carmela Giovannini

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.