Published On: 28 Gennaio 2017Categories: Andrea Paolucci, Articoli, Diritto amministrativo

Niente censure specifiche contro la sentenza appellata: l'appello è inammissibile

“È inammissibile l’appello, nel quale vengono unicamente riproposte le censure di primo grado senza che vengano dedotte specifiche censure contro la sentenza appellata”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 5039 del 30 novembre 2016.

Nel caso di specie, gli odierni appellanti proponevano ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma, I sezione, avverso il provvedimento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del 13 aprile 2012, n. 6998, avente ad oggetto lo sgombero di un appartamento devoluto dal 12 marzo 2009 al patrimonio dello Stato in virtù di provvedimento di confisca ex lege 575/65, lamentando vizi procedurali – mancata comunicazione di avvio del procedimento, mancata indicazione del responsabile del procedimento – nonché per contrasto con gli artt. 27, comma 3, e 29 della Costituzione, per cui veniva anche avanzata questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso veniva però respinto.

Pertanto i ricorrenti originali proponevano appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Lazio.

Secondo i giudici di Palazzo Spada “in disparte la considerazione che vengono unicamente riproposte le censure di primo grado ma non vendono dedotte specifiche censure contro la sentenza appellata, non è peraltro fondato e non può pertanto essere accolto, posto che la sentenza appellata ha adeguatamente e motivatamente dato conto della natura dovuta e vincolata del provvedimento impugnato”.

L’appello, di conseguenza, veniva respinto.

Dott. Andrea Paolucci

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Published On: 28 Gennaio 2017Categories: Andrea Paolucci, Articoli, Diritto amministrativoBy

Niente censure specifiche contro la sentenza appellata: l'appello è inammissibile

“È inammissibile l’appello, nel quale vengono unicamente riproposte le censure di primo grado senza che vengano dedotte specifiche censure contro la sentenza appellata”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 5039 del 30 novembre 2016.

Nel caso di specie, gli odierni appellanti proponevano ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma, I sezione, avverso il provvedimento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del 13 aprile 2012, n. 6998, avente ad oggetto lo sgombero di un appartamento devoluto dal 12 marzo 2009 al patrimonio dello Stato in virtù di provvedimento di confisca ex lege 575/65, lamentando vizi procedurali – mancata comunicazione di avvio del procedimento, mancata indicazione del responsabile del procedimento – nonché per contrasto con gli artt. 27, comma 3, e 29 della Costituzione, per cui veniva anche avanzata questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso veniva però respinto.

Pertanto i ricorrenti originali proponevano appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Lazio.

Secondo i giudici di Palazzo Spada “in disparte la considerazione che vengono unicamente riproposte le censure di primo grado ma non vendono dedotte specifiche censure contro la sentenza appellata, non è peraltro fondato e non può pertanto essere accolto, posto che la sentenza appellata ha adeguatamente e motivatamente dato conto della natura dovuta e vincolata del provvedimento impugnato”.

L’appello, di conseguenza, veniva respinto.

Dott. Andrea Paolucci

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