Morte immediata: nessuna risarcibilità "iure haereditatis"
“In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure haereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita”.
È quanto stabilito dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18555 del 13/07/2018.
La pronuncia in discorso prendeva avvio dalle doglianze mosse da C.G. ed S.J. i quali, a seguito della perdita di un loro congiunto in un incidente d’auto, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano D.V.T. – nella qualità di proprietario del mezzo – e la Milano Assicurazioni per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Il Giudice di primo grado, dopo aver accertato la responsabilità del conducente D.V. pronunciava le conseguenti condanne risarcitorie solidali, senza però riconoscere agli attori la sussistenza dell’ulteriore danno biologico terminale richiesto, a titolo ereditario, in ragione della perdita della vita.
Avverso tale ultimo assunto C.G. e S.J. proponevano appello.
Il Giudice di secondo grado, considerando meritevole di pregio l’impostazione logico giuridica che il Giudice di prime cure aveva posto alla base della propria decisione, rigettava il gravame proposto.
Avverso tale pronuncia gli appellanti proponevano ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione nel caso in discorso, perseguendo un indirizzo nomofilattico prevalente, ha sostenuto la tesi secondo cui deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno non patrimoniale quando il decesso si verifichi immediatamente.
Quando ciò si verifica, infatti, non è possibile individuare un soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ed inoltre non sarebbe nemmeno ravvisabile la perdita di una utilità.
Nel caso di specie, essendo il de cuius deceduto sul colpo, non vi è stato alcun margine perché il danno non patrimoniale si producesse neppure nella forma di danno morale catastrofale da sofferenza, nell’attesa consapevole del decesso.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso proposto.
Dott. Elio Pino
Morte immediata: nessuna risarcibilità "iure haereditatis"
“In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure haereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita”.
È quanto stabilito dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18555 del 13/07/2018.
La pronuncia in discorso prendeva avvio dalle doglianze mosse da C.G. ed S.J. i quali, a seguito della perdita di un loro congiunto in un incidente d’auto, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano D.V.T. – nella qualità di proprietario del mezzo – e la Milano Assicurazioni per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Il Giudice di primo grado, dopo aver accertato la responsabilità del conducente D.V. pronunciava le conseguenti condanne risarcitorie solidali, senza però riconoscere agli attori la sussistenza dell’ulteriore danno biologico terminale richiesto, a titolo ereditario, in ragione della perdita della vita.
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Avverso tale pronuncia gli appellanti proponevano ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione nel caso in discorso, perseguendo un indirizzo nomofilattico prevalente, ha sostenuto la tesi secondo cui deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno non patrimoniale quando il decesso si verifichi immediatamente.
Quando ciò si verifica, infatti, non è possibile individuare un soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ed inoltre non sarebbe nemmeno ravvisabile la perdita di una utilità.
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