Diritti dei consumatori
Published On: 27 Giugno 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Tutela dei consumatori

Marketing via fax: è lecito inviare comunicazioni senza consenso preventivo?

Con sentenza n. 14326/2014 la Corte di Cassazione si è trovata a valutare la liceità della condotta di una società che aveva inviato tre comunicazioni via fax di natura promozionale, senza dimostrare di avere reso l’informativa e di avere raccolto un esplicito consenso dell’interessato.

Secondo l’art. 130 del codice della Privacy, in tema di comunicazioni indesiderate, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solo con il consenso dell’interessato, sottoponendo alla stessa previsione le comunicazioni promozionali avvenute a mezzo fax: le comunicazioni promozionali inviate a mezzo fax, pertanto, per essere lecite, necessitano del consenso dell’interessato, che deve essere acquisito previa idonea informativa prima che le stesse siano inviate e non in un momento successivo all’avvenuta ricezione del fax.

In altri termini, l’art. 130 del codice subordina al consenso preventivo dell’interessato l’uso lecito di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ovvero l’uso del telefax o di altro tipo di comunicazione elettronica, al fine di inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Conclude dunque la Suprema Corte riconoscendo che i fax inviati dalla società avevano chiare finalità di promozione e di lucro, trattandosi di comunicazioni finalizzate alla commercializzazione di corsi formativi, e dunque ben integravano gli illeciti di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non risultando che il consenso sia stato specifico e documentato per iscritto, come prescritto dall’art. 23 del codice, e raccolto previa idonea informativa, come richiesto dall’art. 13 dello stesso codice.

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Published On: 27 Giugno 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Tutela dei consumatoriBy

Marketing via fax: è lecito inviare comunicazioni senza consenso preventivo?

Con sentenza n. 14326/2014 la Corte di Cassazione si è trovata a valutare la liceità della condotta di una società che aveva inviato tre comunicazioni via fax di natura promozionale, senza dimostrare di avere reso l’informativa e di avere raccolto un esplicito consenso dell’interessato.

Secondo l’art. 130 del codice della Privacy, in tema di comunicazioni indesiderate, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solo con il consenso dell’interessato, sottoponendo alla stessa previsione le comunicazioni promozionali avvenute a mezzo fax: le comunicazioni promozionali inviate a mezzo fax, pertanto, per essere lecite, necessitano del consenso dell’interessato, che deve essere acquisito previa idonea informativa prima che le stesse siano inviate e non in un momento successivo all’avvenuta ricezione del fax.

In altri termini, l’art. 130 del codice subordina al consenso preventivo dell’interessato l’uso lecito di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ovvero l’uso del telefax o di altro tipo di comunicazione elettronica, al fine di inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Conclude dunque la Suprema Corte riconoscendo che i fax inviati dalla società avevano chiare finalità di promozione e di lucro, trattandosi di comunicazioni finalizzate alla commercializzazione di corsi formativi, e dunque ben integravano gli illeciti di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non risultando che il consenso sia stato specifico e documentato per iscritto, come prescritto dall’art. 23 del codice, e raccolto previa idonea informativa, come richiesto dall’art. 13 dello stesso codice.

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