Locazioni e condominio
Published On: 10 Maggio 2015Categories: Articoli, Locazioni e condominio

Manutenzione ascensore, quanto paga il condomino del pianterreno?

Con sentenza n. 8823/15, depositata il 30 aprile 2015, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento per il quale – in materia condominiale – l’art. 1124 c. c. è applicabile per analogia alla ripartizione delle spese di manutenzione non solo delle scale, ma anche dell’ascensore, purché già esistente. Viceversa, in caso di installazione ex novo del macchinario, trova applicazione la disciplina sulle innovazioni ex Artt. 1120 e ss. c. c.

Oltre a confermare la stessa giurisprudenza che, nel 2013, ha condotto alla novella della rubrica dell’articolo in questione, la Sentenza in oggetto ha definito i contorni di una posizione particolare: quella dei condomini proprietari degli appartamenti siti al pianterreno, e dei loro conseguenti oneri di spesa.

Sulla base dell’analogia citata, la disciplina afferente le spese di manutenzione e sostituzione dell’ascensore condominiale è connessa all’art. 1123 c. c.; in base a questo, le spese relative a cose comuni ma destinate a servire i condomini in misura diversa, dovranno essere ripartite proporzionalmente in base all’uso che ciascuno concretamente può farne. Tale differenziazione, in deroga alla disciplina generale della materia, deve risultare da accordo unanime, avente valore negoziale.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la Sentenza impugnata dal ricorrente, pur condannato nei due precedenti gradi di giudizio, per due motivi principali: la sua condizione, ossia quella del condomino sito al pianterreno, supera a livello oggettivo i requisiti dell’obbligazione propter rem, basata sulla presunzione che ciascuno utilizzi con la stessa intensità la cosa comune. Sul presupposto che l’accesso al suo appartamento non è servito dall’ascensore, la sua partecipazione alla spesa avrebbe dovuto essere calcolata in tale senso, con apposita delibera. Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello.

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Published On: 10 Maggio 2015Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Manutenzione ascensore, quanto paga il condomino del pianterreno?

Con sentenza n. 8823/15, depositata il 30 aprile 2015, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento per il quale – in materia condominiale – l’art. 1124 c. c. è applicabile per analogia alla ripartizione delle spese di manutenzione non solo delle scale, ma anche dell’ascensore, purché già esistente. Viceversa, in caso di installazione ex novo del macchinario, trova applicazione la disciplina sulle innovazioni ex Artt. 1120 e ss. c. c.

Oltre a confermare la stessa giurisprudenza che, nel 2013, ha condotto alla novella della rubrica dell’articolo in questione, la Sentenza in oggetto ha definito i contorni di una posizione particolare: quella dei condomini proprietari degli appartamenti siti al pianterreno, e dei loro conseguenti oneri di spesa.

Sulla base dell’analogia citata, la disciplina afferente le spese di manutenzione e sostituzione dell’ascensore condominiale è connessa all’art. 1123 c. c.; in base a questo, le spese relative a cose comuni ma destinate a servire i condomini in misura diversa, dovranno essere ripartite proporzionalmente in base all’uso che ciascuno concretamente può farne. Tale differenziazione, in deroga alla disciplina generale della materia, deve risultare da accordo unanime, avente valore negoziale.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la Sentenza impugnata dal ricorrente, pur condannato nei due precedenti gradi di giudizio, per due motivi principali: la sua condizione, ossia quella del condomino sito al pianterreno, supera a livello oggettivo i requisiti dell’obbligazione propter rem, basata sulla presunzione che ciascuno utilizzi con la stessa intensità la cosa comune. Sul presupposto che l’accesso al suo appartamento non è servito dall’ascensore, la sua partecipazione alla spesa avrebbe dovuto essere calcolata in tale senso, con apposita delibera. Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello.

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