Published On: 24 Luglio 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Ettore Salvatore Masullo

Mancata costituzione di parte civile, avvocato non responsabile se non c'è pregiudizio per l'assistito

“È necessaria l’esistenza di un pregiudizio concretamente subito dal patrocinato affinché dall’errore del professionista consegua l’obbligo di risarcire il danno al proprio assistito”. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14644 depositata in data 18 Luglio 2016 in tema di responsabilità professionale.

Il caso di specie riguardava la richiesta di risarcimento del danno da parte di un cliente nei confronti del proprio legale per responsabilità professionale conseguente alla mancata reiterazione, da parte del professionista, della richiesta di costituzione di parte civile in un procedimento penale dinanzi alla Pretura, costituzione poi dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Sia nel primo che nel secondo grado di merito la domanda attorea veniva respinta, altresì i giudici d’Appello accoglievano la domanda riconvenzionale proposta a sua volta dall’avvocato convenuto, nella quale veniva riconosciuto il risarcimento del danno all’immagine ex art. 96 c.p.c.

I giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno ritenuto infondati i motivi di gravame del ricorso e riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale a favore dell’Avvocato. La Corte di Cassazione assurge all’infondatezza del nesso di causalità tra la condotta del professionista e l’evento del danno subito chiarendo che, la possibilità per il cliente di ottenere la condanna del legale per responsabilità professionale può sussistere solo nel caso di un pregiudizio concreto derivante dal patrocinato. Nel caso in esame, oltre alla totale assenza di produzione istruttoria a sostegno della tesi della responsabilità professionale, il cliente aveva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno anche in sede civile.

In ultimo, la Corte ha riconosciuto il danno ex art. 96 c.p.c. primo comma, in quanto la totale infondatezza della domanda di parte attrice ha determinato un discredito professionale per l’Avvocato nell’ambito del Foro di appartenenza, nonché tra i giudici e il personale amministrativo con cui si trova a lavorare quotidianamente.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Mancata costituzione di parte civile, avvocato non responsabile se non c'è pregiudizio per l'assistito

“È necessaria l’esistenza di un pregiudizio concretamente subito dal patrocinato affinché dall’errore del professionista consegua l’obbligo di risarcire il danno al proprio assistito”. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14644 depositata in data 18 Luglio 2016 in tema di responsabilità professionale.

Il caso di specie riguardava la richiesta di risarcimento del danno da parte di un cliente nei confronti del proprio legale per responsabilità professionale conseguente alla mancata reiterazione, da parte del professionista, della richiesta di costituzione di parte civile in un procedimento penale dinanzi alla Pretura, costituzione poi dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Sia nel primo che nel secondo grado di merito la domanda attorea veniva respinta, altresì i giudici d’Appello accoglievano la domanda riconvenzionale proposta a sua volta dall’avvocato convenuto, nella quale veniva riconosciuto il risarcimento del danno all’immagine ex art. 96 c.p.c.

I giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno ritenuto infondati i motivi di gravame del ricorso e riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale a favore dell’Avvocato. La Corte di Cassazione assurge all’infondatezza del nesso di causalità tra la condotta del professionista e l’evento del danno subito chiarendo che, la possibilità per il cliente di ottenere la condanna del legale per responsabilità professionale può sussistere solo nel caso di un pregiudizio concreto derivante dal patrocinato. Nel caso in esame, oltre alla totale assenza di produzione istruttoria a sostegno della tesi della responsabilità professionale, il cliente aveva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno anche in sede civile.

In ultimo, la Corte ha riconosciuto il danno ex art. 96 c.p.c. primo comma, in quanto la totale infondatezza della domanda di parte attrice ha determinato un discredito professionale per l’Avvocato nell’ambito del Foro di appartenenza, nonché tra i giudici e il personale amministrativo con cui si trova a lavorare quotidianamente.

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