Published On: 20 Maggio 2018Categories: Articoli, Chiara Cavallaro, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Manca l’attestazione di conformità della sentenza notificata via pec: il ricorso è improcedibile

Con sentenza n. 12133 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito il recente indirizzo sulla necessità dell’attestazione di conformità dei documenti cartacei agli originali digitali.

Preliminarmente la Corte ha ritenuto di disattendere l’eccezione del ricorrente di inammissibilità del controricorso perché notificato, in assenza di elezione domicilio in Roma, presso lo studio del difensore della ricorrente ubicato in altra città anziché via PEC.

Sul punto gli Ermellini affermano che: “Sebbene la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio debba essere effettuata, a pena di nullità, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale, tuttavia, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (conf. Cass. n. 13857/2014)”.

Superata tale eccezione, il Collegio ha comunque ritenuto improcedibile il ricorso per la violazione dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c..

La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente ha depositato una copia della sentenza di appello, ma senza attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis co. 9 bis del d.l. n. 179/2012 in ordine alla notifica della sentenza stessa.

La Corte quindi ricorda che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della L. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).
Pertanto l’avvocato che propone un ricorso per cassazione, deve procedere entro venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione al deposito delle copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, qualora ometta ciò e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile, senza possibilità alcuna di sanatoria.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 20 Maggio 2018Categories: Articoli, Chiara Cavallaro, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

Manca l’attestazione di conformità della sentenza notificata via pec: il ricorso è improcedibile

Con sentenza n. 12133 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito il recente indirizzo sulla necessità dell’attestazione di conformità dei documenti cartacei agli originali digitali.

Preliminarmente la Corte ha ritenuto di disattendere l’eccezione del ricorrente di inammissibilità del controricorso perché notificato, in assenza di elezione domicilio in Roma, presso lo studio del difensore della ricorrente ubicato in altra città anziché via PEC.

Sul punto gli Ermellini affermano che: “Sebbene la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio debba essere effettuata, a pena di nullità, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale, tuttavia, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (conf. Cass. n. 13857/2014)”.

Superata tale eccezione, il Collegio ha comunque ritenuto improcedibile il ricorso per la violazione dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c..

La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente ha depositato una copia della sentenza di appello, ma senza attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis co. 9 bis del d.l. n. 179/2012 in ordine alla notifica della sentenza stessa.

La Corte quindi ricorda che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della L. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).
Pertanto l’avvocato che propone un ricorso per cassazione, deve procedere entro venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione al deposito delle copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, qualora ometta ciò e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile, senza possibilità alcuna di sanatoria.

Avv. Gavril Zaccaria

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