Manca la cartolina di ricevimento? Inammissibile il ricorso per cassazione
Con sentenza n. 7480 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ipotesi in cui non venga prodotta o non sia agli atti la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso in Cassazione.
Nel caso in esame il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso perché mancava agli atti la prova della rituale notificazione del ricorso stesso.
Seppur emergendo l’allegazione della ricevuta di spedizione del ricorso a mezzo posta, non risultava prodotta entro il termine ultimo possibile la necessaria cartolina di ricevimento.
Oltretutto la mancata costituzione in giudizio del Resistente non aveva determinato alcun effetto sanante.
Secondo la Corte, infatti, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (Cass. Sez. U. n. 627/2008, Cass. n. 9453/2011 e Cass. n. 14780/2014), con la conseguenza – che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine utile massimo possibile (stabilito, da ultimo, con il punto 2) del protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il CNF e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile del 15 dicembre 2016 con il termine previsto per il deposito delle memorie e, comunque, non oltre l’orario fissato per l’inizio della relativa adunanza camerale) ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è da dichiararsi inammissibile (con effetto istantaneo ed irretrattabile), non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (salva l’ipotesi eccezionale dell’eventuale rimessione in termini, che non ricorre, né è stata invocata, nel giudizio in questione).
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Secondo la Corte, infatti, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (Cass. Sez. U. n. 627/2008, Cass. n. 9453/2011 e Cass. n. 14780/2014), con la conseguenza – che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine utile massimo possibile (stabilito, da ultimo, con il punto 2) del protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il CNF e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile del 15 dicembre 2016 con il termine previsto per il deposito delle memorie e, comunque, non oltre l’orario fissato per l’inizio della relativa adunanza camerale) ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è da dichiararsi inammissibile (con effetto istantaneo ed irretrattabile), non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (salva l’ipotesi eccezionale dell’eventuale rimessione in termini, che non ricorre, né è stata invocata, nel giudizio in questione).
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