Published On: 10 Marzo 2016Categories: Articoli, Diritto civile

Manca certificato di agibilità dell’immobile? No alla stipula del contratto definitivo

Con sentenza depositata l’8 febbraio 2016 n. 2438/2016, la Corte di Cassazione decideva in merito al rifiuto opposto dal promissario acquirente, di stipulare un contratto di compravendita definitiva di un immobile, sprovvisto dei certificati di agibilità, abitabilità e conformità alla concessione edilizia. La Corte d’Appello di Palermo rilevava come, il rifiuto opposto dal suddetto alla stipulazione del contratto definitivo non fosse giustificato, avendo le parti subordinato tale stipulazione al rilascio della concessione edilizia e non costituendo, pertanto, la mancata produzione del certificato di agibilità un inadempimento del venditore.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, accoglieva il ricorso del promissario acquirente e annullava con rinvio il provvedimento impugnato, ritenendo giustificato il rifiuto dell’acquirente di non stipulare la compravendita definitiva dell’immobile, sprovvisto dei certificati di agibilità, abitabilità e conformità alla concessione edilizia. Le argomentazioni logico – giuridiche a sostegno di tale pronuncia, si fondavano su due piani ermeneutici diversi. In primo luogo, la Corte, attraverso un’interpretazione letterale-estensiva dell’art. 1477, comma 3, c.c. “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta” faceva rientrare il certificato di agibilità tra i titoli e i documenti indispensabili al momento della stipula del contratto definitivo, dunque, la consegna di tale certificazione non faceva parte delle condizioni di validità del contratto, ma delle obbligazioni del venditore. In secondo luogo, gli Ermellini riprendevano la funzione economica e sociale del diritto di proprietà nella nostra Costituzione (articolo 42), in quanto l’acquirente di un immobile ha interesse a conseguirne la proprietà soltanto se il bene sia idoneo ad assolvere la sua funzione economica e sociale, soddisfacendo le esigenze di fruibilità e commerciabilità che verrebbero meno nel caso di mancanza del certificato di agibilità.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Manca certificato di agibilità dell’immobile? No alla stipula del contratto definitivo

Con sentenza depositata l’8 febbraio 2016 n. 2438/2016, la Corte di Cassazione decideva in merito al rifiuto opposto dal promissario acquirente, di stipulare un contratto di compravendita definitiva di un immobile, sprovvisto dei certificati di agibilità, abitabilità e conformità alla concessione edilizia. La Corte d’Appello di Palermo rilevava come, il rifiuto opposto dal suddetto alla stipulazione del contratto definitivo non fosse giustificato, avendo le parti subordinato tale stipulazione al rilascio della concessione edilizia e non costituendo, pertanto, la mancata produzione del certificato di agibilità un inadempimento del venditore.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, accoglieva il ricorso del promissario acquirente e annullava con rinvio il provvedimento impugnato, ritenendo giustificato il rifiuto dell’acquirente di non stipulare la compravendita definitiva dell’immobile, sprovvisto dei certificati di agibilità, abitabilità e conformità alla concessione edilizia. Le argomentazioni logico – giuridiche a sostegno di tale pronuncia, si fondavano su due piani ermeneutici diversi. In primo luogo, la Corte, attraverso un’interpretazione letterale-estensiva dell’art. 1477, comma 3, c.c. “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta” faceva rientrare il certificato di agibilità tra i titoli e i documenti indispensabili al momento della stipula del contratto definitivo, dunque, la consegna di tale certificazione non faceva parte delle condizioni di validità del contratto, ma delle obbligazioni del venditore. In secondo luogo, gli Ermellini riprendevano la funzione economica e sociale del diritto di proprietà nella nostra Costituzione (articolo 42), in quanto l’acquirente di un immobile ha interesse a conseguirne la proprietà soltanto se il bene sia idoneo ad assolvere la sua funzione economica e sociale, soddisfacendo le esigenze di fruibilità e commerciabilità che verrebbero meno nel caso di mancanza del certificato di agibilità.

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