Published On: 10 Luglio 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Ettore Salvatore Masullo, Locazioni e condominio

Locazioni, vietato aumentare canone oltre adeguamenti Istat

Con la sentenza n. 13011 depositata in data 24 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il divieto per i locatori di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, di pattuizioni aventi ad oggetto l’aumento arbitrario del canone di locazione dissimile dagli aggiornamenti Istat ai sensi dell’art. 32 della l. n. 392/1978.

Il caso di specie riguardava la domanda proposta dalla locatrice di un immobile ad uso ufficio, che aveva adito il Tribunale di Palermo per ottenere la condanna della società conduttrice, allo sfratto per morosità nel pagamento delle ultime otto mensilità del canone. La richiesta veniva accolta nei due gradi di merito e la società locataria veniva condannata al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento dei canoni richiesti.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ribaltando le decisioni dei giudici in primo e secondo grado, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo. Gli Ermellini hanno accolto uno dei motivi di gravame secondo il quale la Corte d’Appello aveva errato nel considerare nuova la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell’aumento del canone, in quanto superiore agli aggiornamenti Istat imposti per legge e effettuata in maniera unilaterale dalla proprietaria. A sostegno di ciò, doveva trovare applicazione il principio consolidato in giurisprudenza per il quale la domanda di accertamento di nullità di un negozio giudirico proposta per la prima volta in Appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., salva “la facoltà per il giudice del gravame di rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, di convertirla e di esaminarla come una eccezione di nullità legittimamente proposta dall’appellante”.

Dunque, secondo i giudici di legittimità, in sede d’Appello doveva applicarsi in principio suddetto e in via istruttoria si doveva esaminare l’eccezione del ricorrente di nullità delle pattuizioni nel contratto di locazione ex art. 79 L. n. 392/78 aventi ad oggetto l’aumento illegittimo dei canoni di locazioni in violazione dell’art. 32 della stessa legge.

Dott. Salvatore Ettore Masullo

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Locazioni, vietato aumentare canone oltre adeguamenti Istat

Con la sentenza n. 13011 depositata in data 24 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il divieto per i locatori di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, di pattuizioni aventi ad oggetto l’aumento arbitrario del canone di locazione dissimile dagli aggiornamenti Istat ai sensi dell’art. 32 della l. n. 392/1978.

Il caso di specie riguardava la domanda proposta dalla locatrice di un immobile ad uso ufficio, che aveva adito il Tribunale di Palermo per ottenere la condanna della società conduttrice, allo sfratto per morosità nel pagamento delle ultime otto mensilità del canone. La richiesta veniva accolta nei due gradi di merito e la società locataria veniva condannata al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento dei canoni richiesti.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ribaltando le decisioni dei giudici in primo e secondo grado, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo. Gli Ermellini hanno accolto uno dei motivi di gravame secondo il quale la Corte d’Appello aveva errato nel considerare nuova la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell’aumento del canone, in quanto superiore agli aggiornamenti Istat imposti per legge e effettuata in maniera unilaterale dalla proprietaria. A sostegno di ciò, doveva trovare applicazione il principio consolidato in giurisprudenza per il quale la domanda di accertamento di nullità di un negozio giudirico proposta per la prima volta in Appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., salva “la facoltà per il giudice del gravame di rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, di convertirla e di esaminarla come una eccezione di nullità legittimamente proposta dall’appellante”.

Dunque, secondo i giudici di legittimità, in sede d’Appello doveva applicarsi in principio suddetto e in via istruttoria si doveva esaminare l’eccezione del ricorrente di nullità delle pattuizioni nel contratto di locazione ex art. 79 L. n. 392/78 aventi ad oggetto l’aumento illegittimo dei canoni di locazioni in violazione dell’art. 32 della stessa legge.

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