Diritto civile
Published On: 17 Dicembre 2013Categories: Articoli, Diritto civile

Litispendenza, per la Cassazione si applica anche ai giudizi in gradi diversi

Con sentenza n. 27846/2013, la Corte di Cassazione si trova a dover decidere se possa essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ., tra cause identiche, sul piano soggettivo e oggettivo, che pendano però in gradi diversi.

Le Sezioni Unite rispondono al quesito proposto in maniera positiva facendo leva sulla lettera dell’art. 39 c.p.c..

Il riferimento all’esistenza dell’obbligo per il giudice che rilevi la litispendenza di dichiararla, e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, sembra presupporre l’assoluta indifferenza del grado di giudizio ai fini della necessità che si proceda alla dichiarazione della litispendenza da parte del giudice successivamente adito.

Si può quindi affermare che l’identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d’ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione.

Invero, il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica.

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Published On: 17 Dicembre 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Litispendenza, per la Cassazione si applica anche ai giudizi in gradi diversi

Con sentenza n. 27846/2013, la Corte di Cassazione si trova a dover decidere se possa essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ., tra cause identiche, sul piano soggettivo e oggettivo, che pendano però in gradi diversi.

Le Sezioni Unite rispondono al quesito proposto in maniera positiva facendo leva sulla lettera dell’art. 39 c.p.c..

Il riferimento all’esistenza dell’obbligo per il giudice che rilevi la litispendenza di dichiararla, e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, sembra presupporre l’assoluta indifferenza del grado di giudizio ai fini della necessità che si proceda alla dichiarazione della litispendenza da parte del giudice successivamente adito.

Si può quindi affermare che l’identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d’ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione.

Invero, il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica.

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