Published On: 5 Giugno 2016Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile, Sergio Scicchitano

L'istanza di vendita di beni mobili con valore inferiore a 20mila euro

Trascorsi 10 giorni dal pignoramento il creditore procedente, ovvero i creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tempestivamente, qualora il valore dei beni pignorati non superi Euro 20.000, 00, possono chiedere al Giudice dell’esecuzione di disporre la vendita dei beni mobili pignorati secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • La presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione prima del termine di dieci giorni dal pignoramento comporta l’invalidità della vendita o dell’assegnazione. Tale termine è dilatorio e non perentorio e ad esso non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dalla l. 7-10-1969, n. 742.
  • L’istanza di vendita dovrà in ogni caso essere presentata entro 45 giorni dal compimento del pignoramento.
  • Per la c.d. piccola espropriazione mobiliare, qualora vi è un solo creditore il G.E. provvederà sull’istanza con decreto senza convocazione delle parti.

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L'istanza di vendita di beni mobili con valore inferiore a 20mila euro

Trascorsi 10 giorni dal pignoramento il creditore procedente, ovvero i creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tempestivamente, qualora il valore dei beni pignorati non superi Euro 20.000, 00, possono chiedere al Giudice dell’esecuzione di disporre la vendita dei beni mobili pignorati secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • La presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione prima del termine di dieci giorni dal pignoramento comporta l’invalidità della vendita o dell’assegnazione. Tale termine è dilatorio e non perentorio e ad esso non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dalla l. 7-10-1969, n. 742.
  • L’istanza di vendita dovrà in ogni caso essere presentata entro 45 giorni dal compimento del pignoramento.
  • Per la c.d. piccola espropriazione mobiliare, qualora vi è un solo creditore il G.E. provvederà sull’istanza con decreto senza convocazione delle parti.

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