Linee Essenziali Del Contratto Di Factoring: Aspetti Pratici
Il contratto di Factoring è regolato dalla legge n.52 del 1991 che disciplina la cessione dei crediti d’impresa. Più propriamente tale strumento normativo è stato utilizzato su larga scala dalle imprese che si sono ritrovate coinvolte nel fenomeno della crisi economica tanto da risultare necessario per quest’ultime accedere ad ingenti linee di credito al fine di gestire e operare una corretta valutazione dei “flussi di cassa” resa difficoltosa dai frequenti ritardi nei pagamenti da parte dei debitori.
L’istituto in esame evidenzia le caratteristiche proprie degli elementi generali di un contratto mediante il quale le aziende operano una cessione dei propri crediti correnti e/o futuri nei confronti di un istituto specializzato che a fronte del pagamento di una determinata commissione nei confronti di quet’ultime, possa provvedere per conto dell’azienda e/o impresa a corrispondere il relativo importo oggetto del credito ceduto.
Ma c’è di più, in aggiunta alla corresponsione delle predette somme liquide, la società specializzata provvederà anche a farsi carico di una serie di servizi correlati alla gestione del credito oggetto di cessione; i servizi prestati in oggetto, nello specifico, consistono nella gestione, amministrazione, valutazione, incasso ed eventuale anticipazione dei crediti azionati da parte cedente, prima che venga meno la loro validità.
Rimanendo nell’ambito della crisi di impresa, degna di nota, è l’analisi del contratto di “factoring” applicato in occasione di una procedura concorsuale o in una procedura di risanamento aziendale al fine di trasferire sul così detto “factor” il peso del pagamento dei crediti commerciali.
In genere tale istituto applicato nella fattispecie “crisi di impresa” ha portato numerosi vantaggi economici e finanziari soprattutto se raffrontato ad altri schemi contrattuali come ad esempio il prestito bancario.
I risvolti positivi consistono in particolar modo nella presenza di “indici di rischio ridotti”, ciò in ragione del fatto che le relative valutazione dei rischi, non riguardano soltanto l’impresa cessionaria del credito, ma altresì viene effettuato un esame sulla qualità delle posizioni debitorie e dei relativi soggetti coinvolti.
Approfondendo ulteriormente gli aspetti pratici del “factoring”, soprattutto nell’ambito di procedure di risanamento aziendale o di eventuali e successive procedure concorsuali, occorre rilevare che di fatto nessuna disposizione normativa, e tanto più nella legge fallimentare, esclude la previsione del “factoring” nell’elenco delle fonti di finanziamento utilizzabili ad esempio in occasione di un concordato preventivo.
Risulta dunque chiaro ed evidente che tale tipologia contrattuale nella sua accezione di “finanziamento dell’impresa cliente” sia la prima facciata visibile di una prassi oramai costante per la quale il cosiddetto “factor” (ovvero tutte quelle società od istituti specializzati) effettua in favore della “impresa cliente” una serie di pagamenti anticipati, costituenti la base per il calcolo degli interessi corrispettivi, sulla massa totale dei crediti oggetto di gestione da parte dell’impresa specializzata.
Per un’esaustiva esposizione dei risvolti pratici del contratto di factoring all’interno della crisi di impresa occorre portare alla luce il concetto di prededuzione correlato alla funzione originaria di tale istituto ovvero l’anticipazione di corrispettivi a fronte di crediti gestiti.
In tal senso l’art.111 della legge fallimentare al suo secondo comma individua i crediti prededucibili, correlando la loro natura ad una espressa previsione normativa o in quanto sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale.
Ricollegandoci all’ipotesi del factoring all’interno del concordato preventivo, la legge fallimentare stabilisce la natura prededucibile dei crediti che di seguito si elencano:
- Crediti derivanti da i c.d. “finanziamenti in esecuzione” ovvero quelli effettuati per l’esecuzione di un concordato preventivo.
- Crediti derivanti da c.d. “finanziamenti ponte”, ovvero, quei crediti sorti in dipendenza di un finanziamento erogato in occasione della presentazione di una domanda di concordato preventivo; in sostanza si tratta di quei finanziamenti espressamente previsti all’interno del piano concordatario, con la condizione che il relativo credito sarà prededucibile soltanto se tale carattere venga disposto con il provvedimento che accoglie la domanda di ammissione alla procedura.
- Crediti derivanti dai c.d. “finanziamenti interinali” ovvero quei crediti sorti in dipendenza di finanziamenti erogati in occasione della presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, con la particolarità che tali finanziamenti debbano però essere espressamente autorizzati dal tribunale che accoglie la predetta richiesta.
Si può dunque concludere affermando che il contratto di factoring soprattutto negli ultimi anni ha assunto le vesti di strumento utilizzato frequentemente per sopperire alle lacune e agli svantaggi causati da altre forme di finanziamento, come quelli ordinariamente erogati dalle banche, i quali soprattutto se posti all’interno di situazioni di crisi e di conseguente decozione non fanno altro che peggiorare la crisi di liquidità e dunque velocizzare l’apertura di una procedura concorsuale.
SL
Linee Essenziali Del Contratto Di Factoring: Aspetti Pratici
Il contratto di Factoring è regolato dalla legge n.52 del 1991 che disciplina la cessione dei crediti d’impresa. Più propriamente tale strumento normativo è stato utilizzato su larga scala dalle imprese che si sono ritrovate coinvolte nel fenomeno della crisi economica tanto da risultare necessario per quest’ultime accedere ad ingenti linee di credito al fine di gestire e operare una corretta valutazione dei “flussi di cassa” resa difficoltosa dai frequenti ritardi nei pagamenti da parte dei debitori.
L’istituto in esame evidenzia le caratteristiche proprie degli elementi generali di un contratto mediante il quale le aziende operano una cessione dei propri crediti correnti e/o futuri nei confronti di un istituto specializzato che a fronte del pagamento di una determinata commissione nei confronti di quet’ultime, possa provvedere per conto dell’azienda e/o impresa a corrispondere il relativo importo oggetto del credito ceduto.
Ma c’è di più, in aggiunta alla corresponsione delle predette somme liquide, la società specializzata provvederà anche a farsi carico di una serie di servizi correlati alla gestione del credito oggetto di cessione; i servizi prestati in oggetto, nello specifico, consistono nella gestione, amministrazione, valutazione, incasso ed eventuale anticipazione dei crediti azionati da parte cedente, prima che venga meno la loro validità.
Rimanendo nell’ambito della crisi di impresa, degna di nota, è l’analisi del contratto di “factoring” applicato in occasione di una procedura concorsuale o in una procedura di risanamento aziendale al fine di trasferire sul così detto “factor” il peso del pagamento dei crediti commerciali.
In genere tale istituto applicato nella fattispecie “crisi di impresa” ha portato numerosi vantaggi economici e finanziari soprattutto se raffrontato ad altri schemi contrattuali come ad esempio il prestito bancario.
I risvolti positivi consistono in particolar modo nella presenza di “indici di rischio ridotti”, ciò in ragione del fatto che le relative valutazione dei rischi, non riguardano soltanto l’impresa cessionaria del credito, ma altresì viene effettuato un esame sulla qualità delle posizioni debitorie e dei relativi soggetti coinvolti.
Approfondendo ulteriormente gli aspetti pratici del “factoring”, soprattutto nell’ambito di procedure di risanamento aziendale o di eventuali e successive procedure concorsuali, occorre rilevare che di fatto nessuna disposizione normativa, e tanto più nella legge fallimentare, esclude la previsione del “factoring” nell’elenco delle fonti di finanziamento utilizzabili ad esempio in occasione di un concordato preventivo.
Risulta dunque chiaro ed evidente che tale tipologia contrattuale nella sua accezione di “finanziamento dell’impresa cliente” sia la prima facciata visibile di una prassi oramai costante per la quale il cosiddetto “factor” (ovvero tutte quelle società od istituti specializzati) effettua in favore della “impresa cliente” una serie di pagamenti anticipati, costituenti la base per il calcolo degli interessi corrispettivi, sulla massa totale dei crediti oggetto di gestione da parte dell’impresa specializzata.
Per un’esaustiva esposizione dei risvolti pratici del contratto di factoring all’interno della crisi di impresa occorre portare alla luce il concetto di prededuzione correlato alla funzione originaria di tale istituto ovvero l’anticipazione di corrispettivi a fronte di crediti gestiti.
In tal senso l’art.111 della legge fallimentare al suo secondo comma individua i crediti prededucibili, correlando la loro natura ad una espressa previsione normativa o in quanto sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale.
Ricollegandoci all’ipotesi del factoring all’interno del concordato preventivo, la legge fallimentare stabilisce la natura prededucibile dei crediti che di seguito si elencano:
- Crediti derivanti da i c.d. “finanziamenti in esecuzione” ovvero quelli effettuati per l’esecuzione di un concordato preventivo.
- Crediti derivanti da c.d. “finanziamenti ponte”, ovvero, quei crediti sorti in dipendenza di un finanziamento erogato in occasione della presentazione di una domanda di concordato preventivo; in sostanza si tratta di quei finanziamenti espressamente previsti all’interno del piano concordatario, con la condizione che il relativo credito sarà prededucibile soltanto se tale carattere venga disposto con il provvedimento che accoglie la domanda di ammissione alla procedura.
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