Published On: 25 Giugno 2017Categories: Articoli, Ettore Salvatore Masullo, News

Le novità sulla mediazione obbligatoria

Con l’art. 11 ter introdotto dalla Legge di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 rubricato «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» il Legislatore ha eliminato la previsione del terzo e quarto periodo dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 28 del 2010 laddove prevedeva una efficacia temporanea limitata a 4 anni dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione nelle materie indicate nel medesimo comma.

La scelta di stabilizzare il tentativo di mediazione è scaturita in virtù di due circostanze: in primo luogo il fatto che le statistiche diffuse regolarmente dal Ministero della Giustizia con riferimento proprio all’esito della mediazione avevano dimostrato che la mediazione funziona laddove le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro.

In secondo luogo, il fatto che la Commissione europea, qualche anno fa, aveva deciso di chiudere la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia sul deficit eccessivo imponendo una serie di raccomandazioni tra le quali quello di favorire il più possibile le misure di risoluzione alternativa delle controversie.

Al momento il Legislatore non ha invece ritenuto di incidere sulla disciplina della procedura di mediazione dove si riscontrano molteplici criticità in particolare sulla effettiva partecipazione delle parti agli incontri.

Dott. Salvatore Ettore Masullo

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Published On: 25 Giugno 2017Categories: Articoli, Ettore Salvatore Masullo, NewsBy

Le novità sulla mediazione obbligatoria

Con l’art. 11 ter introdotto dalla Legge di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 rubricato «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» il Legislatore ha eliminato la previsione del terzo e quarto periodo dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 28 del 2010 laddove prevedeva una efficacia temporanea limitata a 4 anni dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione nelle materie indicate nel medesimo comma.

La scelta di stabilizzare il tentativo di mediazione è scaturita in virtù di due circostanze: in primo luogo il fatto che le statistiche diffuse regolarmente dal Ministero della Giustizia con riferimento proprio all’esito della mediazione avevano dimostrato che la mediazione funziona laddove le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro.

In secondo luogo, il fatto che la Commissione europea, qualche anno fa, aveva deciso di chiudere la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia sul deficit eccessivo imponendo una serie di raccomandazioni tra le quali quello di favorire il più possibile le misure di risoluzione alternativa delle controversie.

Al momento il Legislatore non ha invece ritenuto di incidere sulla disciplina della procedura di mediazione dove si riscontrano molteplici criticità in particolare sulla effettiva partecipazione delle parti agli incontri.

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